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D. Min. Interno 15/03/2005

Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo.
In vigore dal 31.3.2005.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Interno 16/02/2009
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[Premessa]



Il Ministro dell'interno


Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

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Art. 1. - Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai materiali da costruzione, così come definiti dall'art. 1 della direttiva del Consiglio 89/106/CEE e dall'art. 1 del

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Art. 2. - Prodotti incombustibili

1. Laddove per i prodotti sono prescritte caratteristiche di incombustibilità

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Art. 3. - Prodotti non classificati

1. I prodotti non classificati ai fini della reazione al fuoco sono individuati in cl

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Art. 4. - Prodotti installati lungo le vie di esodo

1. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, in luogo di prodotti di classe 1, e nei limiti per essi stabiliti dalle

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Art. 5. - Prodotti installati in altri ambienti

1. In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, in luogo di prod

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Art. 6. - Prodotti isolanti installati lungo le vie di esodo

1. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, in luogo di prodotti isolanti di classe 1, e nei limiti per essi stabiliti dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, sono installati prodotti isolanti classificati in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A

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Art. 7. - Prodotti isolanti installati in altri ambienti

1. In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, in luogo di prodotti isolanti di classe 1, sono installati prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nella riga I della allegata tabella 2 per impiego a pavimento e a parete, e nella riga I dell'allegata tabella 3 per impiego a soffitto. In luogo di prodotti isolanti di classe 2 sono installati prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nella riga II dell'allegata tabella 2 per impiego a

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Art. 8. - Prodotti isolanti per installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare

1. Lungo le vie di esodo (atri, corridoi, disimpegni, scale, rampe, passaggi in genere), è ammesso l'isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare con prodotti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco: (A2L-s1,d0), (A2L-s2,d0), (BL-s1,d0), (BL-s2,d0).

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Art. 9. - Requisiti di posa in opera

1. I prodotti ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco sono posti in opera in conformità alle effettive modalità di installazione e posa in opera a cui &egrav

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Art. 10. - Impiego dei prodotti per i quali è prescritta la classe di reazione al fuoco

1. I prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, ovvero in uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari dell'accordo SEE, possono essere impiegati in Italia nelle opere in cui è prescritta la loro classe di reazione al fuoco, secondo l'uso conforme alla loro destinazione, se muniti della marcatura CE prevista dalle disposizioni comunitarie. In mancanza di dette disposizioni comunitarie ed in attesa della loro emanazione si applica la normativa italiana vigente che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento stabilite dal decreto ministeriale 5 agosto 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


Tabella 1 - Impiego a pavimento



Classe italiana

Classe europea

I

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