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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Economia e Fin. 01/08/2019
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[Premessa]IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti n |
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Art. 1 - Allegato 1 Principi generali o postulati1. Al Principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1, paragrafo n. 16, al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 |
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Art. 2 - Allegato 4/1 Principio contabile applicato concernente la programmazione1. Al Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche: a) al paragrafo 9.7, alla fine del punto 1) sono inserite le seguenti parole «. La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è analiticamente rappresentata dall'allegato a/2»; b) al paragrafo 9.7, alla fine del punto 2) sono inserite le seguenti parole «. La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è analiticamente rappresentata dall'allegato a/1»; c) al paragrafo 9.7, alla fine del punto 3) sono inserite le seguenti parole «. La quota destinata agli investimenti del risultato di amministrazione presunto è analiticamente rappresentata dall'allegato a/3»; d) al paragrafo 9.7 sostituire la parola «riportato» con la seguente «illustrato»; e) al paragrafo 9.7 sono soppresse le seguenti parole «Nel primo esercizio di applicazione della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, il prospetto del risultato di amministrazione presunto è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 5/2 al presente decreto unitamente al prospetto del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 allegato al rendiconto 2014»; f) dopo il paragrafo 9.7 inserire i seguenti: 9.7.1 Allegato a/1 Elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto. L'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42, comma 9, del presente decreto e dell'art. 187, commi 3 e 3-quinquies, del TUEL. Il prospetto consente di determinare le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione riferite al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N e partendo dall'ultimo dato certo al 1° gennaio dell'esercizio N-1, corrispondente al dato del consuntivo dell'esercizio N-2, rappresenta il totale degli accantonamenti come somma delle singole quote accantonate così come specificate nel prospetto del risultato di amministrazione. La prima e la seconda colonna dell'allegato riportano, per ogni quota accantonata, l'elenco dei capitoli di spesa e la relativa descrizione. Gli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo l'oggetto della spesa (e non il capitolo con la relativa descrizione). Per i fondi accantonati negli esercizi precedenti che non sono stati stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, è indicato «per memoria» il capitolo dell'esercizio in cui il fondo è stato iscritto in bilancio, con la relativa descrizione e l'esercizio di riferimento; La terza colonna (a) indica il totale delle risorse accantonate al 1° gennaio dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N. La quarta colonna (b) riporta le risorse accantonate utilizzate nel bilancio attraverso l'applicazione delle corrispondenti quote che devono essere indicate con il segno meno (-) in quanto riducono il totale delle risorse accantonate risultanti al primo gennaio dell'esercizio N-1 indicate nella colonna (a). La quinta colonna (c) riporta le risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N-1, che determinano un incremento delle risorse accantonate. Lo stanziamento definitivo di bilancio è costituito sia dall'accantonamento di nuovi fondi finanziati dalle entrate dell'esercizio, sia dal «riaccantonamento» dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, applicati in entrata del bilancio come utilizzo del risultato di amministrazione. La sesta colonna (d) riporta le variazioni degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di approvazione del rendiconto N-1. Tali variazioni, necessarie per i previsti adeguamenti dei fondi accantonati nel risultato di amministrazione, dovranno essere indicate con il segno algebrico (+) o (-) perché possono determinare un aumento o una diminuzione del totale delle risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione riferito al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio. Poiché i fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione non devono essere rappresentati. La quota accantonata denominata «altri accantonamenti» si riferisce ad ulteriori accantonamenti, destinati a confluire nel risultato di amministrazione, che l'ente ha ritenuto prudentemente e motivatamente di dover effettuare. La settima colonna (e) consente di determinare il totale delle risorse accantonate presunte nel risultato di amministrazione presunto riferito all'esercizio N-1 evidenziando i totali delle singole quote accantonate come specificate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto. L'ultima colonna, denominata (f) indica l'ammontare delle risorse accantonate presunte al 31/12/N-1 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione. Si ricorda che l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto è consentito prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, solo in presenza dei presupposti ed osservando le modalità previste dall'art. 42, comma 8, del presente decreto e dell'art. 187, commi 3 e 3-quinquies, del TUEL e dal paragrafo 9.2 del principio applicato della contabilità finanziaria, ed in particolare previa approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo. 9.7.2 Allegato a/2 Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto. L'allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto. Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall'art. 42, comma 5, al presente decreto, e dall'art. 187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente. Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle leggi statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel paragrafo n. 9.2 del principio applicato della contabilità finanziaria. Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. È necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come «vincolate da trasferimenti» ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa. Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici sia la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate. Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono quelli afferenti a tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato; Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2 concernente la contabilità finanziaria, derivanti da «entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'art. 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)». Con particolare riferimento alle regioni si rappresenta che: a) le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato; b) i vincoli attribuiti dalla regione con propria legge regionale, sono considerati «vincoli formalmente attribuiti dalla regione» e non «vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili». L'allegato a/2 consente di determinare le risorse presunte vincolate nel risultato di amministrazione riferite al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione e partendo dall'ultimo dato certo al 1° gennaio di tale esercizio N-1, corrispondente al consuntivo dell'esercizio N-2, e rappresenta il totale dei vincoli come somma delle singole quote vincolate specificate nel prospetto del risultato di amministrazione h/1, h/2, h/3, h/4 e h/5. La prima e la seconda colonna dell'allegato riportano, per ciascuna quota vincolata, tutti i relativi capitoli di entrata e le relative descrizioni. Per le risorse vincolate nel risultato di amministrazione per le quali non è stato previsto il capitolo di entrata nel bilancio è indicato, «per memoria», il capitolo di entrata dell'esercizio in cui l'entrata è stata accertata. Gli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo l'oggetto dell'entrata (e non il capitolo e la relativa descrizione). Per le risorse destinate al cofinanziamento nazionale per le quali non è possibile fare riferimento ad uno specifico capitolo di entrate, nella colonna «Capitolo di entrata» si indica «Cof. Naz.». Per le entrate vincolate accertate negli esercizi 2018 e precedenti è possibile indicare solo l'oggetto delle entrata e non il capitolo con la relativa descrizione. La terza e la quarta colonna dell'allegato riportano i relativi capitoli di spesa finanziati da entrate vincolate con le descrizioni. Il capitolo di spesa con la relativa descrizione non è indicato: da parte degli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG. Tali enti indicano solo l'oggetto della spesa; quando l'entrata vincolata finanzia più capitoli di spesa, in tali casi gli importi relativi alle lettere da c) a g) sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della spesa. L'elenco analitico dei capitoli di spesa riguardanti tali spese è riportato nella Nota integrativa, seguendo lo schema dell'allegato a/2; quando la spesa finanziata dalle entrate vincolate non è stata stanziata in bilancio, ad esempio nel caso dell'accertamento di un'entrata non prevista in bilancio effettuato dopo i termini previsti per le variazioni di bilancio dall'art. 51, comma 6, del presente decreto e dall'art. 175, comma 3, del TUEL, o nel caso di entrate vincolate nel risultato di amministrazione nel suo valore al 1° gennaio non applicate al bilancio in entrata e in spesa. La quinta colonna dell'allegato (a) indica le risorse vincolate al 1° gennaio dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N. I totali parziali di tale colonna, al netto delle relative quote accantonate, corrispondono agli importi delle quote vincolate dell'allegato a) del rendiconto dell'esercizio N-2 concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione. La sesta colonna dell'allegato (b) riporta le risorse vincolate accertate nel bilancio. Il dato inserito nella colonna (b) è un dato presunto in quanto risultante dalla somma degli accertamenti di entrate vincolate effettuati fino alla data di predisposizione del prospetto e degli accertamenti che presumibilmente l'ente ritiene di fare dalla data di predisposizione del prospetto fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N. La settima colonna dell'allegato (c) riporta le risorse vincolate impegnate nell'esercizio N-1 finanziate da entrate vincolate accertate nello stesso esercizio N-1 o da quote vincolate del risultato di amministrazione. Il dato complessivamente riportato in questa colonna è un dato presunto in quanto risultante dalla somma degli impegni effettuati dall'ente, nell'esercizio N-1, fino alla data di predisposizione del prospetto e degli impegni che presumibilmente l'ente ritiene di fare dalla data di predisposizione del prospetto fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione finanziati da entrate accertate nello stesso esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione. Il dato viene indicato con il segno positivo (+) in quanto la formula della colonna (g) calcola il totale delle risorse vincolate al 31 dicembre dell'esercizio N-1 considerando la diminuzione determinata dagli impegni indicati nella colonna (c). L'ottava colonna dell'allegato (d) indica il fondo pluriennale vincolato finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione riferite al 31 dicembre nell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione. Il dato è presunto in quanto risultante dalla somma del fondo pluriennale vincolato finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o quote vincolate del risultato di amministrazione contabilizzate dall'ente fino alla data di predisposizione del prospetto e del fondo pluriennale vincolato che presumibilmente l'ente ritiene di finanziare dalla data di predisposizione del prospetto fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione. Anche se trattasi di risorse vincolate già impegnate il dato viene inserito con il segno positivo (+) in quanto considerato in diminuzione nella formula della colonna (g) che consente di determinare il totale delle risorse vincolate al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione. La nona colonna (e) indica il dato presunto sia delle cancellazioni di residui attivi vincolati o dell'eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione effettuate nel corso dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, sia le cancellazioni di residui passivi finanziati da risorse vincolate. Trattasi di un dato presunto in quanto risultante dalla somma di dati certi fino alla data di predisposizione della tabella e dei dati presunti riferiti a partire dalla data di predisposizione della tabella fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente (N-1) a quello cui si riferisce il bilancio di previsione. Il dato inserito nella colonna è pertanto il saldo algebrico delle cancellazioni ed eliminazioni effettuate sui residui attivi inserite con il segno (+) e delle cancellazioni ed eliminazioni effettuate sui residui passivi inserite con il segno (-). La decima colonna (f) indica le risorse relative alle cancellazioni degli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato effettuate dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-2 al netto di quelle che sono state reimpegnate nel corso dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione. Il dato viene inserito con il segno (+), anche se determina una diminuzione delle risorse vincolate risultanti al 1° gennaio dell'esercizio N-1 in quanto la formula della colonna (g), che consente di determinare il totale delle risorse vincolate al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, opera la nettizzazione. L'undicesima colonna (g) indica il totale delle risorse vincolate presunte al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione ed evidenzia i totali delle singole quote vincolate h/1, h/2, h/3, h/4 e h/5. L'ultima colonna (i) indica le risorse vincolate presunte al 31/12/N-1 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione. Si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate presunte del risultato di amministrazione è consentita prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 9 del presente decreto e l'art. 187, comma 3-quater del TUEL e dal paragrafo n. 9.2 del principio applicato della contabilità finanziaria. Poiché le entrate vincolate possono avere anche la natura di entrate di dubbia e difficile esazione e pertanto devono essere, nel rispetto della disciplina, oggetto di accantonamento al FCDE o rientrare tra le entrate che richiedono altri accantonamenti nel rispetto della disciplina armonizzata l'allegato, per evidenziare le quote vincolate al netto degli accantonamenti, riporta nelle righe i/1, i/2, i/3, i/4 e i/5 i totali degli accantonamenti effettuati rispettivamente per le singole quote vincolate obbligatoriamente rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e elencate analiticamente nell'allegato a/1. Nelle successive righe l/1, l/2, l/3, l/4 e l/5 dell'allegato a/2 sono invece riportate le quote vincolate al netto dei rispettivi accantonamenti, i/1, i/2, i/3, i/4 e i/5. Nel prospetto del risultato di amministrazione presunto devono essere indicate le quote vincolate al netto degli accantonamenti. La rappresentazione, nel prospetto del risultato di amministrazione, delle quote vincolate al netto degli accantonamenti consente di migliorare il totale parte disponibile E), determinando una maggiore quota libera o un minor disavanzo e di evitare l'utilizzo, anticipatamente rispetto all'approvazione del consuntivo, sia pure nei termini consentiti dalla legge, di quote vincolate comprensive della quota di dubbia e difficile esazione. 9.7.3 Allegato a/3 Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto. L'allegato a/3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione prevede l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, l'allegato a/3 è compilato sulla base dei dati di rendiconto. Il prospetto consente di determinare la quota delle risorse presunte destinate agli investimenti del risultato di amministrazione riferite al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione. La prima e la seconda colonna dell'allegato riportano, per ogni risorsa destinata agli investimenti i relativi capitoli di entrata e le descrizioni. Per le entrate per le quali non è previsto il capitolo di entrata è indicato «per memoria» il capitolo di entrata dell'esercizio in cui l'entrata è stata accertata. Gli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG indicano solo l'oggetto dell'entrata, e non il capitolo con la descrizione. Per le entrate destinate agli investimenti accertate negli esercizi 2018 e precedenti è possibile indicare solo l'oggetto delle entrate, e non il capitolo con la descrizione. La terza e la quarta colonna dell'allegato riporta i capitoli di spesa finanziati da entrate destinate agli investimenti e le relative descrizioni. Il capitolo di spesa con la relativa descrizione non è indicato: da parte degli enti locali che ai sensi dell'art. 169, comma 3, del TUEL non adottano il PEG. Tali enti indicano solo l'oggetto della spesa; quando l'entrata destinata agli investimenti finanzia più capitoli di spesa, in tali casi gli importi relativi alle lettere da b) a g) sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della spesa. L'elenco analitico dei capitoli di spesa riguardanti tali spese è riportato nella Relazione sulla gestione, seguendo lo schema dell'allegato a/3; quando la spesa finanziata dalle entrate destinate agli investimenti non è stata stanziata in bilancio, ad esempio nel caso dell'accertamento di un'entrata non prevista in bilancio effettuato dopo i termini previsti per le variazioni di bilancio dall'art. 51, comma 6, del presente decreto e dall'art. 175, comma 3, del TUEL, o nel caso di entrate destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione nel suo valore 1° gennaio che non sono state applicate al bilancio in entrata e in spesa. La quinta colonna dell'allegato (a) indica le risorse destinate agli investimenti al 1° gennaio dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N. Il totale della colonna a), al netto delle relative quote accantonate, corrisponde all'importo della voce «Totale parte destinata agli investimenti (D)» dell'allegato a) del rendiconto dell'esercizio N-2 concernente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; La sesta colonna dell'allegato (b) riporta le risorse destinate agli investimenti accertate nell'esercizio N-1. Il dato inserito nella colonna (b) è un dato presunto in quanto risultato della somma degli accertamenti di entrate destinate agli investimenti fino alla data di predisposizione del prospetto e degli accertamenti che presumibilmente l'ente ritiene di fare dalla data di predisposizione del prospetto fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N. La settima colonna dell'allegato (c) riporta le risorse destinate agli investimenti impegnate nell'esercizio N-1 finanziate da entrate destinate agli investimenti accertate nello stesso esercizio N-1 o dalla quota destinata agli investimenti del risultato di amministrazione. Il dato complessivamente riportato in questa colonna è un dato presunto in quanto somma degli impegni effettuati dall'ente, nell'esercizio N-1, fino alla data di predisposizione del prospetto e degli impegni che presumibilmente l'ente ritiene di fare dalla data di predisposizione del prospetto fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione finanziati da entrate accertate nello stesso esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione. Il dato viene indicato con il segno positivo in quanto la formula della colonna (g) calcola il totale delle risorse destinate agli investimenti al 31 dicembre dell'esercizio N-1 considerando la diminuzione determinata dagli impegni indicati nella colonna (c). L'ottava colonna dell'allegato (d) indica il fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre N-1 finanziato da entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio o dalla quota destinata agli investimenti del risultato di amministrazione dell'esercizio N-2. Il dato è presunto in quanto risultante dalla somma del fondo pluriennale vincolato finanziato da entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio o dalla quota destinata agli investimenti del risultato di amministrazione contabilizzate dall'ente fino alla data di predisposizione del prospetto e del fondo pluriennale vincolato che presumibilmente l'ente ritiene di finanziare dalla data di predisposizione del prospetto fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione. Anche se trattasi di risorse destinate agli investimenti già spese il dato viene inserito con il segno positivo (+) in quanto considerato in diminuzione nella formula della colonna (g) che consente di determinare il totale delle risorse destinate agli investimenti al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione. La nona colonna (e) indica il dato presunto sia delle cancellazioni di residui attivi destinati agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione effettuate nel corso dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione sia delle cancellazioni di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti. Trattasi di un dato presunto in quanto risultante dalla somma di dati certi fino alla data di predisposizione della tabella e dei dati presunti riferiti a partire dalla data di predisposizione della tabella fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione. Il dato inserito nella colonna è pertanto il saldo algebrico delle cancellazioni ed eliminazioni effettuate sui residui attivi inserite con il segno (+) e delle cancellazioni ed eliminazioni effettuate sui residui passivi inserite con il segno (-). La decima colonna (f) indica il totale delle risorse destinate agli investimenti presunte al 31 dicembre dell'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione. L'ultima colonna (g) indica le risorse destinate agli investimenti presunte al 31/12/N-1 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione. Considerato che le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, tale colonna è valorizzata solo se il bilancio di previsione è approvato dopo il rendiconto dell'esercizio precedente. In tal caso l'allegato a/3 è compilato sulla base dei dati del rendiconto approvato. Poiché le entrate destinate agli investimenti possono essere oggetto, nel rispetto della disciplina armonizzata, di accantonamenti l'allegato evidenzia, nelle righe successive, prima il totale degli accantonamenti riguardanti le risorse destinate agli investimenti poi, per differenza, il totale delle risorse destinate agli investimenti al netto degli accantonamenti che deve corrispondere a quanto riportato nel prospetto del risultato di amministrazione presunto riferito all'esercizio precedente N-1 a quello cui si riferisce il bilancio di previsione N. Anche la rappresentazione delle risorse destinate agli investimenti al netto degli accantonamenti, nel prospetto del risultato di amministrazione presunto, consente di migliorare il totale parte disponibile E), determinando una maggiore quota libera o un minor disavanzo.»; g) il paragrafo 9.11.4 è sostituito dal seguente; «9.11.4 La nota integrativa riepiloga e illustra gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione presunto di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3: evidenziando gli utilizzi anticipati delle quote del risultato di amministrazione presunto effettuati nel rispetto delle norme e dei principi contabili. Gli enti in disavanzo (che presentano un importo negativo della lettera E del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto) individuano l’importo del risultato di amministrazione presunto che possono applicare al bilancio di previsione, nel rispetto dell’art. 1, commi 897 - 900, della legge n. 145 del 2018; descrivendo con riferimento alle componenti più rilevanti l’utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli |
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Art. 3. - Allegato 4/2 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche: a) Dopo il paragrafo 3.20 sono inseriti i seguenti: 3.20-bis Sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse da quelle di cui al paragrafo 3.26. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall’articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come “operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio”. Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell’art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno. Per le anticipazioni che devono essere chiuse entro l’anno, la natura di “anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive” è rappresentata contabilmente dall’imputazione al medesimo esercizio dell’accertamento dell’entrata derivante dall’anticipazione e dell’impegno di spesa concernente il rimborso. Per le anticipazioni di liquidità che non devono essere chiuse entro l’anno (a rimborso pluriennale), l’evidenza contabile della natura di “anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive” è costituita dall’iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata. Il meccanismo di creazione del fondo con corrispondente accantonamento in ogni caso costituisce strumento di sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa e non deve costituire forma surrettizia di copertura di spese. Si richiamano le modalità di contabilizzazione previste per le seguenti anticipazioni di liquidità: - per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, le Regioni e le Province autonome applicano l’art. 1, commi 692 e seguenti della legge n. 208 del 2015 e le indicazioni definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017); - per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, gli enti locali fanno riferimento alle indicazioni definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017); - per le anticipazioni di cui all’articolo 243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali applicano le modalità di contabilizzazione definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017); - per le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali applicano le modalità di contabilizzazione definite dalla deliberazione della sez |
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Art. 4. - Allegato 4/3 Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria1. Al paragrafo n. 3 del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all’allegato |
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Art. 5. - Allegato 6 Piano dei conti integrato1. Al piano dei conti integrato di cui all’allegato n. 6 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche: a) al piano dei conti finanziario di cui all’allegato n. 6/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche: 1) sono inserite le seguenti nuove voci: Accantonamento per indennità di fine rapporto quota maturata nell’anno in corso U.1.01.02.02.006; Rimborsi di parte corrente a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o incassate in eccesso U.1.09.99.07.000; Rimborsi di parte corrente a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o incassate in eccesso U.1.09.99.07.001; Tributi in conto capitale a carico dell’ente U.2.01.01.01.001; Rimborsi in conto capitale a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o incassate in eccesso U.2.05.04.07.000; Rimborsi in conto capitale a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o incassate in eccesso U.2.05.04.07.001. 2) è modificata l |
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Art. 6. - Allegato 9 Schema di bilancio di previsione1. Allo schema di bilancio di previsione di cui all’allegato 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche: a) al prospetto concernente le «Entrate», la voce «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) solo per le regioni» è sostituita dalla seguente «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità»; b) al prospetto concernente il «Riepilogo generale entrate per titoli», la voce «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) solo per le regioni» è sostituita dalla seguente «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità»; c) al prospetto concernente le «Spese», dopo la voce «Disavanzo di amministrazione» è inserita la seguente «Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto», con la seguente nota «(2) Solo per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Indicare l’importo della voce F dell’Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione»; d) al prospetto concernente le «Spese», la nota n. 1 è sostituita dalla seguente «Indicare l’importo della voce E dell’Allegato concernente il risultato presunto di amministrazione, se n |
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Art. 7. - Allegato 10 Schema di rendiconto1. Allo schema di del rendiconto di cui all’allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche: a) al prospetto concernente il «Conto del bilancio Gestione delle entrate», la voce «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) solo per le regioni» è sostituita dalla seguente «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità»; b) al prospetto concernente il «Conto del bilancio Riepilogo generale delle entrate», la voce «di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (decreto-legge n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) solo per le reg |
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Allegato 1 - Allegato a/1) Risultato di amministrazione quote accantonateParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 2 - Allegato a/2) Risultato di amministrazione quote vincolateParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 3 - Allegato a/3) Risultato di amministrazione quote destinateParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 4 - Tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitarioParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 5 - Tabella dei parametri obiettivi per province e città metropolitane ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitarioParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 6 - Tabella dei parametri obiettivi per le comunità montane ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitarioParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato n. 7 - Allegato n. 10 Rendiconto della gestioneParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato n. 8 - Allegato n. 10 Rendiconto della gestioneParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato n. 9 - Allegato n. 10 Rendiconto della gestioneParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato n. 10 - Allegato a) Risultato di amministrazioneParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato n. 11 - Allegato a/1) Risultato di amministrazione quote accantonateParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato n. 12 - Allegato a/2) Risultato di amministrazione quote vincolateParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato n. 13 - Allegato a/3) Risultato di amministrazione quote destinateParte di provvedimento in formato grafico |
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