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D. Min. Ambiente e Sic. Energ. 08/05/2023, n. 90

Regolamento recante inserimento del legno lamellare in forma di cippato nell’allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Premessa

 

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

Visto l’articolo 281, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recita: «Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell’aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l’articolo 293, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 il quale dispone che, negli impianti produttivi e civili previsti dalla parte quinta del medesimo decreto, possono essere utilizzati come combustibili soltanto i materiali elencati nell’Allegato X a tale parte quinta;

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Art. 1. - Modifiche alla parte quinta, Allegato X, Parte II, Sezione 4, paragrafi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Alla Sezione 4, Parte II, dell’Allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al paragrafo 1, dopo la lettera h-bis) è aggiunta la seguente:

«h-ter) residui di legno derivanti da lavorazioni di tavole di legno incollato, pannelli di tavole incollate a strati incrociati, legno per falegnameria come definito dalla norma UNI EN 942, nel caso in cui siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

1) il legno vergine e i residui di legno non hanno subito, oltre all’incollatura, trattamenti diversi da quelli meccanici, lavaggio con acqua ed essiccazione;

2) le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati come induritori prescritte dalla vigente normativa, non indicano la presenza di metalli pesanti o composti alogenati;

3) i residui, a seguito del trattamento, sono conformi alle caratteristiche indicate nella seguente tabella:

Proprietà

Unità di misura

Valori limite

Umidità

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