D.Min. Ambiente e Tutela Terr. 17/12/2009 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D.Min. Ambiente e Tutela Terr. 17/12/2009

Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del D. Leg.vo n. 152/2006 e dell’art. 14-bis del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009.
Dalla data di entrata in vigore del D.M.Amb.Tut.Terr.M. del 18/02/2011 n. 52 cessano di produrre effetti i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, ad esclusione dei soli termini indicati all'articolo 12, commi 1 e 2.
Con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Ambiente Tutela Territorio 15/02/2010
- D. Min. Ambiente Tutela Territorio 09/07/2010
- D. Min. Ambiente Tutela Territorio 28/09/2010
- D. Min. Ambiente Tutela Territorio 22/12/2010
- D. Min. Ambiente Tutela Territorio 26/05/2011
- D. Min. Ambiente Tutela Territorio 12/11/2011
- D. Min. Ambiente Tutela Territorio e Mare 20/03/2013 (G.U. 19.4.2013, n. 92)
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[Premessa]


N23



Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare


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Art. 1 - (Entrata in funzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI)

N11 1. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nel seguito detto anche SISTRI, gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, è operativo:

N11 a) dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R con più di cinquanta dipendenti,

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Art. 2 - (Rifiuti urbani della regione Campania)

N11 1. Al fine di attuare quanto previsto all’articolo 2, comma 2bis, del decreto-legge 6 novembre

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Art. 3 - (Modalità di iscrizione al SISTRI)

1. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e all’articolo 2, aderiscono al SISTRI iscrivendosi allo stesso entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti iscrivendosi allo stesso dal trentesimo al settantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.N2

2. Decorsi i termini di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma di nuova costituzione si iscrivono al SISTRI prima di dare avvio alle rispettive attività.

3. Le modalità di iscrizione al SISTRI sono descritte nell’allegato IA.

4. Le Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di un Accordo di Programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Unioncamere, provvedono agli adempimenti di cui al comma 6 del presente articolo. “Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580.” N5 Per le attività di cui al presente comma le Camere di commercio si avvalgono, pre

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Art. 4 - (Contributo di iscrizione al SISTRI)

1. La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, a carico dei soggetti di cui agli articoli 1 e 2 è assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.

2. Il contributo è versato da ciascun soggetto di cui agli articoli 1 e 2 per ciascuna attivit&agra

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Art. 5 - (Informazioni da fornire al SISTRI)

1. La tipologia delle informazioni che ciascun soggetto di cui agli articoli 1 e 2 deve fornire al SISTRI è riportata nelle schede di cui all’allegato III. Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle schede sono disponibili nel portale del sistema SISTRI (www.sistri.it).

2. La persona fisica cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB è il titolare della firma elettronica ed è responsabile della veridicità dei dati inseriti mediante l’utilizzo del dispositivo USB nelle schede SISTRI sottoscritte con firma elettronica.

3. I produttori di rifiuti inseriscono nell’Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI PRODUTTORI le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi.

4. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti inseriscono le informazioni relative ai rifiuti ricevuti dall’estero entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

5. I commercianti, gli intermediari e i consorzi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), inseriscono nell’Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI INTERMEDIARI le informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi dall&rs

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Art. 6 - (Particolari tipologie)

1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che non hanno più di dieci dipendenti e non aderiscono su base volontaria al sistema SISTRI comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della scheda SISTRI rimane presso il produttore, che è tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI completa, al fine di attestare l’assolvimento della sua responsabilità. In conformità al disposto di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, R i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa adempiono all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attra

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Art. 7 - (Modalità operative semplificate)

1. N17 “Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i soggetti la cui produzione annua non eccede le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i soggetti la cui produzione annua non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi, nonché i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite le organizzazioni di categoria rappresentative sul piano nazionale interessate e loro articolazioni territoriali, o società di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni.” A tal fine i predetti soggetti, dopo l’iscrizione al SISTRI ai sensi dell’articolo 3, provvedono a delegare le organizzazioni, o loro società di servizi, prescelte. La delega, scritta in carta semplice secondo il modello disponibile sul sito del portale SISTRI, è firmata dal rappresentante legale del soggetto delegante; la firma deve essere autenti

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Art. 8 - (Trasmissione dei dati al Catasto dei rifiuti e all’Albo nazionale gestori ambientali)

1. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti è interconnesso telematicamente al Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo le modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi,

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Art. 9 - (Disponibilità dei dati da parte delle autorità di controllo)

1. Le informazioni detenute dal sistema sono rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e a

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Art. 10 - (Catasto dei rifiuti)

1. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) organizza il Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto Telematico interconnesso su rete nazionale e articolato nelle seguenti banche dati:

a) una banca dati anagrafica ed una b

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Art. 11 - (Comitato di vigilanza e controllo)

1. Al fine di garantire il monitoraggio del sistema e la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, è istituito presso il Ministero dell&rsquo

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Art. 12 - (Disposizioni transitorie)

1. “Entro il 30 aprile 2012, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2011, ed entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del SISTRI per ciascuna categoria di soggetti di cui all’art. 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2012” N21 i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione d

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Allegato IA - (articolo 3, comma 3) PROCEDURA DI ISCRIZIONE AL SISTRI


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Definizioni

Ai fini della presente procedura si intende per:

— «SISTRI»: il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all’art. 189, comma 3bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;

— «Operatore/i»: gli enti e le imprese rientranti nelle categorie di cui agli articoli 1 e 2 del decreto, che sono obbligati ad aderire al SISTRI entro le date indicate nel comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto, nonché i soggetti di cui al comma 4 dell’articolo 1 del decreto che possono aderire al sistema su base volontaria;

N10«Delegato»: il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun «Delegato», le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell'impresa;”


— «Dispositivo/i»: i dispositivi indicati all’articolo 3 del decre

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I. PRIMA FASE – Iscrizione 1. Iscrizione al SISTRI

L’Operatore dovrà iscriversi al SISTRI utilizzando, a sua scelta, una delle seguenti mod

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A. Modalità on line

In caso di iscrizione on line, l’utente deve collegarsi alla sezione del Portale SISTRI dedicat

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B. Modalità Via Fax

In alternativa alla modalità di iscrizione on-line, l’utente potrà comunicare i d

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C. Telefonicamente

L’utente potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione anche telefonando al seguente numero verde: 800 00 38 36. Il call center sarà attivo nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle 6.00 alle 22.00, sino alla scadenza del termine per l’iscrizione in sede di prima app

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2. Verifica dei dati e personalizzazione dei dispositivi

I dati comunicati dagli Operatori, saranno confrontati con quelli contenuti nel Registro delle imprese gestito dalle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura

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SECONDA FASE - Consegna dei dispositivi 3. Siti di Distribuzione

La consegna dei dispositivi USB avverrà:

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4. Soggetti competenti e documentazione necessaria per il ritiro

Il ritiro dei dispositivi USB dovrà essere effettuato dal legale rappresentante dell’Operatore.

Il Legale Rappresentante dell’Operatore potrà delegare al ritiro un proprio incaricato.

Per procedere al ritiro dei dispositivi USB, sarà necessario presentare la seguente documentazione:

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5. Procedura di ritiro

N12 L’addetto del Sito di distribuzione:

— verifica la corrispondenza dei dati visualizzati nel sistema SISTRI con quelli indicati nell’autodichiarazione presentata dal Richiedente;

— inserisce nel sistema gli estremi del soggetto che effettua il ritiro;

— verifica che i pagamenti siano stati effettuati correttamente per quanto riguarda gli importi e le modalità;

— v

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COSTI DI SOSTITUZIONE


Anno solare di sostituzione

Dispositivo USB

Black box

2010

60

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Allegato IB - (articolo 3, comma 6, lettera c)) PROCEDURA PER L’INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI BLACK BOX


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1. Individuazione delle officine autorizzate all’installazione delle black box

L’installazione delle black box sui veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti può essere effettuata dalle imprese iscritte nel Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, sezione elettrauto. Tali officine devono altresì essere dotate di computer e collegamento ad internet, senza particolari requisiti di banda di trasmissione.

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2. Attività propedeutiche all’installazione

Ciascun Operatore che effettua l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti deve dotarsi di una black box per ciascun veicolo in dotazione all’azienda.

Le Sezioni regionali dell’Albo curano la programmazione delle installazioni delle black box.

A tal fine:

— unitamente al dispositivo

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5. Installazione presso l’officina autorizzata

L’operatore dell’officina autorizzata:

— verifica i dati contenuti nel modulo per il ritiro e l’installazione d

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6. Comunicazione al SISTRI dell’avvenuta installazione

Completata l’installazione, l’operatore dell’officina invia alla Sezione regionale dell’Albo, ai fini del successivo inoltro al SISTRI, la dichiarazione di avvenuta installazione, contenente il numero seriale delle black box e i dati delle relative SIM abbinati alle targhe dei veicoli su cui i dispositivi sono stati installati,

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Allegato II - Ripartizione dei contributi per categoria dei soggetti obbligati


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Allegato III - Contenuti ed esemplificazione grafica delle schede SISTRI


Omissis

(Il testo integrale degli Allegati sono disponibili sul sito su www.legislazionetecnica.it)

N9


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