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24/09/2022

Cessione crediti, responsabilità attenuate per il cessionario e il fornitore

Approvate le semplificazioni che prevedono la responsabilità solidale del cessionario dei crediti (o del fornitore che ha praticato lo sconto in fattura) solo in presenza di dolo o colpa grave. Nessuna proroga, invece, per la scadenza del 30 settembre riferita agli edifici unifamiliari e alle unità funzionalmente indipendenti e autonome.

Il D.L. 09/08/2022, n. 115 (c.d. “Decreto Aiuti-bis”) è stato convertito dalla L. 21/09/2022, n. 142.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEL CREDITO PER I BONUS EDILIZI - Tra gli emendamenti votati al testo originario del provvedimento, l’introduzione di modifiche alla disciplina della monetizzazione dei bonus fiscali edilizi tramite cessione del credito o sconto in fattura. Di seguito il testo delle novità, che agiscono sull’art. 14 del D.L. 50/2022, il quale a sua volta ha arrecato delle modifiche all’art. 121 del D.L. 34/2020, che rappresenta la norma di base sulla materia.
Il testo dell’emendamento votato prevede in pratica che all’art. 121 del D.L. 34/2020, comma 6, dopo le parole “in presenza di concorso nella violazione” sono aggiunte le seguenti: “con dolo o colpa grave”.
Il testo prevede altresì che le nuove disposizioni si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni previste dalla disciplina di settore.
Per un approfondimento sulla disciplina vigente si rinvia a Cessione credito e sconto in fattura bonus fiscali edilizi.

All’esito della modifica, il testo coordinato del comma 6, art. 121 del D.L. 34/2020, sarebbe il seguente
Il recupero dell’importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi”.
Si intende per:
* “dolo”, l’elemento soggettivo di chi agisce con coscienza e volontà di infrangere le norme, allo scopo di conseguire un vantaggio illecito;
* “colpa grave”, l’elemento soggettivo di chi si discosta in maniera evidente e grossolana dalle normali regole di prudenza, perizia e “diligenza” (da intendersi in questo caso non come la generica diligenza “del buon padre di famiglia” ma come diligenza “specifica”, che comporta cioè l’applicazione di conoscenze e comportamento specifici che sono richiesti al soggetto in virtù della qualifica che ricopre).
Sarà l’assenza di tali elementi che potrà comportare la non applicazione della responsabilità in solido del soggetto che acquisisce il credito, sia esso il fornitore che applica lo sconto in fattura oppure il cessionario del credito (ad es. la banca o l’istituto finanziario).
Tale semplificazione ha carattere retroattivo, nel senso che potrà essere applicata a prescindere dalla data della comunicazione dello sconto o della prima cessione, a patto che il contribuente acquisisca l’asseverazione di congruità dei costi e il visto di conformità, anche per i casi in cui normalmente non sarebbero richiesti (cioè per i casi antecedenti al 12/11/2021, data di entrata in vigore del D.L. 157/2021, che per la prima volta ha introdotto l’obbligo esteso di asseverazione congruità spese e visto di conformità).
A tale riguardo si rinvia a Asseverazioni e visti per i bonus edilizi, assetto definitivo 2022.

NIENTE PROROGA PER LE UNIFAMILIARI E LE UNITÀ AUTONOME - Non è stato invece differito il termine al 30/09/2022 entro il quale è necessario dimostrare di aver effettuato lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo per poter fruire di una proroga per le spese sostenute entro il 31/12/2022.
Sul tema si rinvia a:
* Superbonus villette, che succede se si mancano le scadenze?
* Superbonus unifamiliari: come attestare il 30% al 30 settembre
* Modello dichiarazione del Direttore dei Lavori 30% dei lavori Superbonus

Dalla redazione