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01/07/2022

Strumento per gli appalti internazionali per tutelare l’accesso delle imprese UE

Il Parlamento europeo ha stabilito una procedura per la regolamentazione dell’accesso agli appalti pubblici internazionali (strumento per gli appalti internazionali - IPI).

STRUMENTO PER GLI APPALTI INTERNAZIONALI (IPI) - Lo strumento per gli appalti internazionali (IPI - International Procurement Instrument) introduce delle misure che limitano l'accesso alle gare d'appalto pubbliche dell'UE delle società provenienti da paesi extra UE che non offrono un accesso simile alle imprese europee. Promuovendo la reciprocità, l'IPI mira ad aprire questi mercati protetti e a porre fine alla discriminazione contro le imprese dell’UE nei paesi terzi. Tale strumento consentirà alla Commissione di stabilire se e in quale misura le imprese di un paese terzo debbano essere soggette a una misura IPI, a seconda dell'entità delle barriere commerciali.

In particolare, il Regolam. 23/06/2022, n. 1031 (pubblicato nella GUUE 30/06/2022, L 173) stabilisce misure relative agli appalti non contemplati, destinate a migliorare l’accesso di operatori economici, beni e servizi dell’Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi. Fissa procedure che permettono alla Commissione di condurre indagini su presunte misure o pratiche di paesi terzi nei confronti degli operatori economici, dei beni e dei servizi dell’Unione e di avviare consultazioni con i paesi terzi in questione.
Il Regolamento si applica alle procedure di appalto pubblico rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2014/23/UE, della Direttiva 2014/24/UE e della Direttiva 2014/25/UE avviate dopo la sua entrata in vigore (29/08/2022).

Per appalti non contemplati si intendono le procedure di appalto pubblico per beni, servizi o concessioni rispetto a cui l’Unione non ha assunto impegni in materia di accesso al mercato nell’ambito di un accordo internazionale su appalti pubblici o concessioni.

INDAGINI E CONSULTAZIONI
Apertura dell’indagine. Di propria iniziativa o sulla base di una denuncia motivata di una parte interessata dell’Unione o di uno Stato membro, la Commissione può avviare un’indagine su una presunta misura o pratica di un paese terzo mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale avviso di apertura comprende la valutazione preliminare della Commissione relativa alla misura o pratica del paese terzo e invita le parti interessate e gli Stati membri a fornire alla Commissione tutte le informazioni pertinenti entro un termine prestabilito. La Commissione mette a disposizione uno strumento online sul suo sito web. Gli Stati membri e le parti interessate dell’Unione utilizzano tale strumento per presentare una denuncia motivata.
Dopo la pubblicazione dell’avviso la Commissione invita il paese terzo interessato a presentare il proprio parere, fornire informazioni pertinenti e avviare consultazioni con la Commissione al fine di eliminare o porre rimedio alla presunta misura o pratica del paese terzo

Conclusione. L’indagine e le consultazioni sono concluse entro un periodo di 9 mesi dalla data della loro apertura. In casi giustificati, la Commissione può prorogare il termine di 5 mesi mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e informando il paese terzo, le parti interessate e gli Stati membri in merito a tale proroga.
Una volta concluse l’indagine e le consultazioni, la Commissione pubblica una relazione che illustra le conclusioni principali dell’indagine e le misure proposte.

Sospensione. La Commissione può sospendere l’indagine e le consultazioni in qualsiasi momento se il paese terzo interessato:
a) adotta azioni correttive soddisfacenti per eliminare o correggere le gravi e ricorrenti restrizioni all’accesso di operatori economici, beni o servizi dell’Unione ai mercati degli appalti o delle concessioni del paese terzo, migliorando in tal modo il loro accesso; o
b) si impegna nei confronti dell’Unione a interrompere o a eliminare gradualmente la misura o la pratica del paese terzo, anche mediante l’estensione dell’ambito di applicazione di un accordo esistente includendovi gli appalti pubblici, entro un termine ragionevole e in ogni caso non superiore a sei mesi dall’assunzione di tale impegno.

MISURE IPI - Qualora, a seguito di un’indagine e delle consultazioni, la Commissione accerti l’esistenza di una misura o pratica di un paese terzo, se lo ritiene nell’interesse dell’Unione, adotta una misura IPI mediante un atto di esecuzione.

Criteri. La misura IPI è determinata alla luce delle informazioni disponibili e sulla base dei seguenti criteri:
- la proporzionalità della misura IPI in relazione alla misura o pratica del paese terzo;
- la disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative per i beni e i servizi in questione, al fine di evitare o ridurre al minimo gli impatti negativi rilevanti sulle amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori.

Valore dell’appalto. La misura IPI si applica solo alle procedure di appalto pubblico con un valore stimato superiore a una soglia che la Commissione determina alla luce dei risultati dell’indagine e delle consultazioni, e tenendo conto dei criteri sopra illustrati. Il valore stimato dovrebbe essere pari o superiore a 15.000.000 di euro al netto dell’IVA per lavori e concessioni e a 5.000.000 di euro al netto dell’IVA per beni e servizi.
La misura IPI non si applica alle procedure di appalto pubblico per l’aggiudicazione di appalti basati su un accordo quadro o su appalti o singoli lotti da aggiudicare a norma dell’art. 5, paragrafo 10, della Direttiva 2014/24/UE o dell’art. 16, paragrafo 10, della Direttiva 2014/25/UE (valore stimato al netto dell’IVA del lotto inferiore a 80.000 euro per le forniture o i servizi, oppure a 1.000.000 di euro per i lavori).

Adeguamento dei punteggi e misure correttive. La Commissione può decidere di limitare l’accesso di operatori economici, beni o servizi di un paese terzo alle procedure di appalto pubblico richiedendo alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori di:
- imporre un adeguamento del punteggio alle offerte presentate dagli operatori economici originari di tale paese terzo; o
- escludere le offerte presentate dagli operatori economici originari di tale paese terzo.
L’adeguamento del punteggio si applica solo ai fini della valutazione e della classifica delle offerte. Tale misura non influisce sul prezzo da pagare nell’ambito dell’appalto da concludere con l’aggiudicatario.

Qualora la Commissione ritenga che il paese terzo adotti misure correttive soddisfacenti per eliminare o correggere le restrizioni all’accesso di operatori economici, beni o servizi dell’Unione al mercato degli appalti pubblici o delle concessioni di tale paese terzo, migliorando in tal modo tale accesso, o qualora il paese terzo assuma impegni intesi a porre fine alla misura o pratica in questione, la Commissione può revocare la misura IPI o sospenderne l’applicazione. Qualora ritenga che le azioni correttive adottate o gli impegni assunti siano stati revocati, sospesi o attuati in modo inadeguato, la Commissione rende pubbliche le sue conclusioni e ripristina la misura IPI in qualsiasi momento. La Commissione può revocare, sospendere o ripristinare una misura IPI mediante un atto di esecuzione e in tali casi pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Scadenza e riesame della misura IPI. Una misura IPI scade cinque anni dopo la sua entrata in vigore. Essa può essere prorogata per una durata di cinque anni. La Commissione avvia un riesame della misura IPI in questione al più tardi nove mesi prima della data di scadenza della misura IPI, pubblicando un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale riesame si conclude entro sei mesi dalla pubblicazione del relativo avviso. A seguito di tale riesame, la Commissione può prorogare la durata della misura IPI, adeguarla appropriatamente o sostituirla con una misura IPI diversa mediante un atto di esecuzione.

OBBLIGHI PER L’AGGIUDICATARIO - Nelle procedure di appalto pubblico che sono soggette a una misura IPI, nonché nel caso degli appalti aggiudicati sulla base di un accordo quadro in cui il valore stimato di tali appalti è pari o superiore ai valori di cui all’art. 8 della Direttiva 2014/23/UE, all’art. 4 della Direttiva 2014/24/UE e all’art. 15 della Direttiva 2014/25/UE (c.d. soglie comunitarie), e in cui gli accordi quadro sono soggetti alla misura IPI, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori includono nella documentazione dell’appalto pubblico i seguenti obblighi a carico dell’aggiudicatario:
a) l’obbligo di non concedere in subappalto più del 50% del valore totale del contratto a operatori economici originari di un paese terzo soggetto a una misura IPI;
b) per gli appalti il cui oggetto contempla la fornitura di beni, l’obbligo di garantire, per la durata dell’appalto, che i beni o i servizi forniti o prestati nell’esecuzione dell’appalto e che sono originari del paese terzo soggetto alla misura IPI non rappresentino più del 50% del valore totale dell’appalto, indipendentemente dal fatto che tali beni o servizi siano forniti o prestati direttamente dall’aggiudicatario o da un subappaltatore;
c) l’obbligo di fornire all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore, su loro richiesta, prove adeguate corrispondenti alla lettera a) o b), al più tardi entro la data di esecuzione dell’appalto;
d) l’obbligo di pagare una penale proporzionata, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui alla lettera a) o b), compresa tra il 10% e il 30% del valore totale dell’appalto.

Ai fini della lettera c), è sufficiente fornire prove attestanti che più del 50% del valore totale dell’appalto è originario di paesi diversi dal paese terzo soggetto alla misura IPI. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore chiedono prove pertinenti qualora esistano indicazioni ragionevoli del mancato rispetto degli obblighi di cui alla lettera a) o b), o se l’appalto è aggiudicato a un gruppo di operatori economici che comprende una persona giuridica originaria del paese terzo soggetto a una misura IPI.

DEROGHE - Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono decidere, in via eccezionale, di non applicare alla procedura di appalto pubblico una misura IPI se:
a) solo offerte di operatori economici originari di un paese terzo soggetto a una misura IPI soddisfano i requisiti di gara; o
b) la decisione di non applicare la misura IPI è giustificata da motivi imperativi di interesse generale quali la salute pubblica o la tutela dell’ambiente.
L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore che decide di non applicare una misura IPI fornisce alla Commissione le informazioni seguenti, con modalità decise dal rispettivo Stato membro ed entro 30 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto:
- la denominazione e il recapito dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore;
- la descrizione dell’oggetto dell’appalto;
- le informazioni sull’origine degli operatori economici;
- le ragioni alla base della decisione di non applicare la misura IPI e una motivazione dettagliata dell’applicazione della deroga;
- se del caso, qualsiasi altra informazione ritenuta utile dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. La Commissione può chiedere allo Stato membro in questione di fornire informazioni aggiuntive.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al testo del Regolam. 23/06/2022, n. 1031.

Dalla redazione