Fotovoltaico e solare termico: nuove norme per i piccoli impianti | Bollettino di Legislazione Tecnica
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30/07/2021

Fotovoltaico e solare termico: nuove norme per i piccoli impianti

La Legge di conversione del D.L. 77/2021 estende l’applicabilità delle norme che consentono la realizzazione di piccoli impianti fotovoltaici e solari termici senza necessità di atti autorizzatori anche agli impianti da realizzare su strutture e manufatti diversi dagli edifici, compresi quelli a servizio di ripetitori e antenne.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO - La realizzazione di impianti fotovoltaici e di impianti solari termici senza atti di assenso è prevista dall’art. 7-bis, comma 5, D. Leg.vo 28/2011 che, nella versione precedente alle modifiche apportate dal D.L. 77/2021, si riferiva solo agli impianti sugli edifici, realizzati con le modalità di cui all’art. 11, comma 3 del D. Leg.vo 115/2008, secondo il quale gli impianti devono:
- essere aderenti o integrati nei tetti degli edifici;
- devono avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda;
- non devono modificare la sagoma degli edifici stessi.
Peraltro, per gli impianti fotovoltaici è prevista dal D. Min. Sviluppo Econ. 19/05/2015 la presentazione di un modello unico, mentre per gli impianti solari termici, non essendo ricompresi nel campo di applicazione del suddetto Decreto, non sarebbero previsti specifici adempimenti, anche se alcune Regioni predispongono un apposito modello di comunicazione, oppure, secondo una interpretazione più restrittiva, sarebbe necessaria una CILA.
L'istallazione senza vincoli autorizzativi è prevista anche dall’art. 6, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. e-quater) che stabilisce che rientrano nell’attività edilizia libera i pannelli solari termici e i pannelli fotovoltaici, riferendosi anch’esso (nella versione precedente alle modifiche ad opera del suddetto D.L.) agli impianti a servizio degli edifici.

L’art. 31 del D.L. 77/2021, con i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater inseriti dalla Legge di conversione, è intervenuto sulla materia, fornendo da un lato la definizione di “edifici e, dall’altro lato, estendendo la “liberalizzazione” anche agli interventi di installazione di impianti solari termici e fotovoltaici su strutture e manufatti diversi dagli edifici, con le specifiche di seguito illustrate.

DEFINIZIONE DI EDIFICIO - Il comma 2-bis, con una integrazione del comma 5 dell'art. 7-bis, D. Leg.vo 28/2011, specifica che per gli edifici vale la definizione contenuta nel Regolamento edilizio tipo, adottato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-comuni (Int. Conf. Unificata 20/10/2016, N. 125/CU). In particolare, viene richiamata la voce 32 dell’allegato A, che definisce come “Edificio” una “costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo”.

IMPIANTI SU STRUTTURE O MANUFATTI DIVERSI DAGLI EDIFICI - Il medesimo comma 2-bis prevede la possibilità di installare liberamente gli impianti solari fotovoltaici e termici non solo sugli edifici come sopra definiti, ma anche su strutture e manufatti diversi, specificando peraltro che in tale ultimo caso per gli impianti fotovoltaici non è necessario il rispetto delle modalità previste dall’art. 11, comma 3 del D. Leg.vo 115/2008.
Rimane fermo che non deve trattarsi di immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136, D. Leg.vo 42/2004, comma 1, lett. b) e c) (ville, i giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza e complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici dichiarati d’interesse culturale).

Con i successivi commi 2-ter e 2-quater, il legislatore ha provveduto quindi ad adeguare anche le norme del D.P.R. 380/2001 e del D. Min. Sviluppo Econ. 19/05/2015.
In particolare:
a) il comma 2-ter modifica l'art. 6 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. e-quater) facendo rientrare nell’attività edilizia libera:
- l’installazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici di cui alla voce 32, Allegato A del Regolamento edilizio adottato con Int. Conf. Unificata 20/10/2016, N. 125/CU, in coerenza con quanto previsto dal suddetto comma 2-bis;
- l’installazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio di antenne, ripetitori e impianti radio-trasmittenti (gli impianti di cui all'art. 87 del D. Leg.vo 259/2003), posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza.
Resta fermo che deve trattarsi di impianti realizzati fuori dalla Zona A di cui al D. Min. LL.PP. 02/04/1968, n. 1444;
b) con il comma 2-quater viene ampliato il campo di applicazione del D. Min. Sviluppo Econ. 19/05/2015 prevedendo che oltre agli edifici, l’installazione possa avvenire anche su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra. Inoltre viene aggiunto l’art. 4-bis, che estende le disposizioni del suddetto Decreto ministeriale alla realizzazione, alla connessione e all'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici al servizio di ripetitori, antenne e impianti radio-trasmittenti (impianti di cui all'art. 87, D. Leg.vo 259/2003), posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici di cui alla voce 32 dell'Allegato A del Regolamento edilizio tipo adottato con Int. Conf. Unificata 20/10/2016, N. 125/CU, o collocati a terra in adiacenza.

Dalla redazione