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10/09/2021

D.L. Semplificazioni 2021: procedure speciali per opere pubbliche di rilevante impatto

Il Decreto Semplificazioni 2021 (D.L. 77/2021) prevede una serie di semplificazioni procedurali per un elenco di opere pubbliche considerate di particolare complessità o di rilevante impatto.

L'art. 44 del D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni 2021), per la realizzazione di 10 opere pubbliche (indicate nell'Allegato IV al D.L. 77/2021), stabilisce una procedura speciale che prevede tempi ridotti e un ruolo centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tale procedura, secondo alcuni, potrebbe diventare in futuro un punto di riferimento anche per altre opere pubbliche.

In particolare, l'art. 44, comma 1, del D.L. 77/2021 prevede che:
- la stazione appaltante trasmetta il progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l’espressione del parere;
- il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all’articolo 45 del D.L. 77/2021 verifica, entro 15 giorni, l’esistenza di evidenti carenze, anche relative agli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da non consentire l’espressione del parere;
- in tal caso il progetto è restituito alla stazione appaltante con l’indicazione delle eventuali integrazioni o modifiche necessarie ai fini dell’espressione del parere in senso favorevole;
- la stazione appaltante procede alle modifiche ed alle integrazioni richieste dal Comitato speciale entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di restituzione del progetto;
- il termine per l’espressione del parere è fissato in 30 giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero, in caso di richiesta di modifiche, in 20 giorni dalla ricezione del progetto modificato;
- decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole.

Per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi 15 giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ovvero contestualmente alla ritrasmissione al citato Consiglio nei casi in cui si rendessero necessarie modifiche o integrazioni.

Ai fini della valutazione di impatto ambientale (VIA), il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso dalla stazione appaltante, entro i termini sopra previsti, all’autorità competente unitamente alla documentazione di cui all'art. 22, comma 1, del D. Leg.vo 152/2006 (studio di impatto ambientale).

Entro gli stessi termini sopra previsti, la stazione appaltante convoca la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto. La conferenza di servizi è svolta in forma semplificata e nel corso di essa, sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni relative alla verifica preventiva dell'interesse archeologico e alla valutazione di impatto ambientale.
La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative.
La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio.
In caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati, la questione è posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita con le modalità previste dall'art. 44, comma 6, del D.L. 77/2021 e l'eventuale coinvolgimento decisivo del Consiglio dei ministri.

La verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo accerta altresì l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di VIA, nonché di quelle impartite ai sensi dell'art. 44, comma 6, del D.L. 77/2021 ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo direttamente.

Infine, la stazione appaltante provvede ad indire la procedura di aggiudicazione non oltre 90 giorni dalla data di comunicazione della determinazione motivata del Comitato speciale ai sensi dell'art. 44, comma 6, del D.L. 77/2021 ovvero dalla data di pubblicazione nella G.U. della decisione del Consiglio dei ministri di cui al medesimo art. 44, comma 6, del D.L. 77/2021.

Dalla redazione