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Flash news del
05/11/2020

Bonus facciate applicabile anche per sporti di gronda, pluviali e davanzali

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per l'isolamento dello "sporto di gronda", nonché per lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali, la sistemazione di prese e punti luce esterni, lo smontaggio, rimontaggio o sostituzione delle tende solari; trattandosi di opere accessorie e di completamento dell'intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme.

Con la risposta all'interpello n. 520 del 03/11/2020 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per le opere accessorie e di completamento dell'intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso.

In particolare, sono state ritenute ammissibili alla detrazione le spese sostenute per:
- l'isolamento dello "sporto di gronda", trattandosi di un elemento che insiste sulla parte opaca della facciata, - lo spostamento dei pluviali,
- la sostituzione dei davanzali,
- la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni,
- lo smontaggio, rimontaggio o sostituzione delle tende solari. 

L'Agenzia delle entrate ha ricordato che l’art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha introdotto, con i commi da 219 a 223, un’agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’imposta lorda il 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona urbanistica omogenea A o B, ai sensi del D.M. 1444/1968 (c.d. “Bonus facciate”). 

Inoltre, la Circ. Ag. Entrate 14/02/2020, n. 2/E ha precisato che  la detrazione spetta, tra l'altro, anche per le spese sostenute per i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi ammessi al bonus facciate.

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Sempre in tema di bonus facciate, con l'interpello n. 522 del 04/11/2020, l'Agenzia delle entrate ha ribadito che è possibile accedere al bonus facciate in relazione alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate dell'edificio costituenti il suo perimetro esterno, sebbene solo parzialmente visibili dalla strada, ma non anche sulle pareti esterne opposte al punto di vista dalla strada pubblica non visibili (neanche parzialmente) da quest'ultima. 

In proposito, nella citata Circ. Ag. Entrate 14/02/2020, n. 2/E è stato chiarito che sono ammessi al bonus facciate gli interventi sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale". La detrazione non spetta, invece, tra l'altro, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Devono, pertanto, considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. 

Dalla redazione