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ISSN 1721-4890
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Direttore Dino de Paolis
Professioni tecniche: nozione di reddito professionale rilevante ai fini contributivi
- Emanuela Greco
Professioni tecniche: nozione di reddito professionale rilevante ai fini contributivi
Professioni tecniche: nozione di reddito professionale rilevante ai fini contributivi
contesto normativoGli obblighi contributivi delle professioni tecniche prese in considerazione ai fini della presente nota sono previsti dalle norme seguentiN1: |
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questione interpretativa |
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Nozione di reddito professionale e connessione tra attività svolta e professioneI criteri utilizzati dalla giurisprudenza per definire ed individuare in che misura ed in quali casi l’attività del professionista rientra nell’ambito della nozione di reddito professionale non sono univoci. |
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La Sent. Corte Cost. 12/11/1991, n. 402Prima di dare conto di alcune rilevanti pronunce della Corte di Cassazione sul tema in oggettoN2, si segnala che molte di esse richiamano i princ |
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nozione ampia |
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Connessione di natura intellettuale tra reddito e professioneSecondo un primo orientamento della Corte di Cassazione, che richiama i principi enunciati nella Sent. Corte Cost. 12/11/1991, n. 402, il parametro dell'assoggettamento alla contribuzione è la connessione fra l'attività (da cui il reddito deriva) e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l'attività si fonda; il limite di tale connessione è l'estraneità |
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Sull’attività di consulente finanziarioIn applicazione degli enunciati principi, la Sent. C. Cass. 25/10/2 |
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Sull’attività di consulente informatico e amministratore di società automobilisticaInoltre, la Suprema Corte ha affermato che in tema di previdenza di ingegneri e architetti, l'imponibile contributivo va determinat |
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Sull’attività di amministratore e sindaco di società edileSecondo lo stesso orientamento, anche l'ingegnere che riveste la carica di amministratore e sindaco di una società |
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Sull’attività di amministratore di società immobiliare e di condominioIn linea con quanto sopra, è stato statuito che l’ingegnere è tenuto a versare alla Cassa di appartene |
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Tabella riepilogativaSecondo il filone giurisprudenziale sopra delineato, si schematizzano le attività professionali sulle quali si è pronunciata la Suprema Corte ritenendo di includerle tra quelle i cui proventi sono assoggettabili alla contribuzione previdenziale presso la cassa di appartenenza.
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NOZIONE restrittiva |
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Connessione necessaria tra reddito e professioneUn diverso orientamento giurisprudenziale sembra in via di affermazione, il quale, pur richiamando la già citata Sent. Corte Cost. 12/11/1991, n. 402 |
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Sull’attività di Presidente del consiglio di amministrazione di società di ingegneria ed impiantisticaDa quanto sopra discende che non sono soggetti a contributo integrativo i corrispettivi percepiti da un ingegnere iscritto |
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Sull’attività di consulente informaticoCosì, il consulente commerciale, che non svolga con carattere di continuità l’attività professionale tipica degli ingegneri ed |
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Sull’attività di Presidente del consiglio di amministrazione di società immobiliareAllo stesso modo, è stato ribadito che il contributo professionale dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri va determinato in relazione al reddito professionale strettamente inerente all’esercizio della professio |
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Sull’attività di amministratore di società |
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Sull’attività di amministratore di condominioSi segnala la Sent. C. Cas |
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Sull’attività di consulente marketingInfine, la Sent. C. Cass. |
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Tabella riepilogativaSi schematizzano di seguito le attività professionali sulle quali si è pronunciata la Corte di Cassazione, ritenendo di escluderle da quelle i cui proventi sono assoggettabili alla contribuzione previdenziale alla cassa professionale secondo il suddetto orientamento restrittivo.
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conclusioniL’excursus giurisprudenziale sopra delineato - a titolo orientativo e senza pretese di esaustività - conferma che l’orientamento della Corte di Cassazione non è univoco con riferimento all’individuazione dei criteri per l’assoggettamento del reddito percepito dai professionisti alla contribuzione previdenziale delle rispettive casse. Tuttavia, le citate pronunce del 2017 e 2018 sembrano indicare una svolta verso un’interpretazione restrittiva dell’ambito applicativo del concetto di reddito professionale delle professioni tecniche, con le conseguenti ricadute sul corretto inquadramento contributivo. |
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