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Ultimo aggiornamento
06/09/2018

Professioni tecniche: nozione di reddito professionale rilevante ai fini contributivi

I professionisti sono tenuti a versare alle rispettive casse di previdenza i contributi determinati in relazione al loro “reddito professionale”. Dall'interpretazione più o meno restrittiva di tale nozione dipende la determinazione degli importi imponibili che costituiscono la base per il calcolo dei contributi dovuti. Di seguito una breve rassegna delle sentenze di legittimità in materia, con l’indicazione di alcune fattispecie concrete.
A cura di:
  • Emanuela Greco
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contesto normativo

Gli obblighi contributivi delle professioni tecniche prese in considerazione ai fini della presente nota sono previsti dalle norme seguentiN1:

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questione interpretativa
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Nozione di reddito professionale e connessione tra attività svolta e professione

I criteri utilizzati dalla giurisprudenza per definire ed individuare in che misura ed in quali casi l’attività del professionista rientra nell’ambito della nozione di reddito professionale non sono univoci.

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La Sent. Corte Cost. 12/11/1991, n. 402

Prima di dare conto di alcune rilevanti pronunce della Corte di Cassazione sul tema in oggettoN2, si segnala che molte di esse richiamano i princ

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nozione ampia
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Connessione di natura intellettuale tra reddito e professione

Secondo un primo orientamento della Corte di Cassazione, che richiama i principi enunciati nella Sent. Corte Cost. 12/11/1991, n. 402, il parametro dell'assoggettamento alla contribuzione è la connessione fra l'attività (da cui il reddito deriva) e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l'attività si fonda; il limite di tale connessione è l'estraneità

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La Circ. INPS 10/04/2015, n. 72

Le sentenze della Suprema Corte che aderiscono alla nozione ampia di reddito professionale sono richiamate nella

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Sull’attività di consulente finanziario

In applicazione degli enunciati principi, la Sent. C. Cass. 25/10/2

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Sull’attività di consulente informatico e amministratore di società automobilistica

Inoltre, la Suprema Corte ha affermato che in tema di previdenza di ingegneri e architetti, l'imponibile contributivo va determinat

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Sull’attività di amministratore e sindaco di società edile

Secondo lo stesso orientamento, anche l'ingegnere che riveste la carica di amministratore e sindaco di una società

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Sull’attività di amministratore di società immobiliare e di condominio

In linea con quanto sopra, è stato statuito che l’ingegnere è tenuto a versare alla Cassa di appartene

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Sull’attività di consulente e valutatore di sistemi di qualità

La Corte di Cassazione ha ribadito nel 2014, in linea con la

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Sull’attività di perito assicurativo per società di assicurazioni

Tale orientamento è stato del resto affermato anche dalla

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Tabella riepilogativa

Secondo il filone giurisprudenziale sopra delineato, si schematizzano le attività professionali sulle quali si è pronunciata la Suprema Corte ritenendo di includerle tra quelle i cui proventi sono assoggettabili alla contribuzione previdenziale presso la cassa di appartenenza.


Categoria professionale

Attività svolta inclusa nella nozione di reddito professionale

Sentenza

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NOZIONE restrittiva
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Connessione necessaria tra reddito e professione

Un diverso orientamento giurisprudenziale sembra in via di affermazione, il quale, pur richiamando la già citata Sent. Corte Cost. 12/11/1991, n. 402

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Sull’attività di Presidente del consiglio di amministrazione di società di ingegneria ed impiantistica

Da quanto sopra discende che non sono soggetti a contributo integrativo i corrispettivi percepiti da un ingegnere iscritto

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Sull’attività di consulente informatico

Così, il consulente commerciale, che non svolga con carattere di continuità l’attività professionale tipica degli ingegneri ed

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Sull’attività di Presidente del consiglio di amministrazione di società immobiliare

Allo stesso modo, è stato ribadito che il contributo professionale dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri va determinato in relazione al reddito professionale strettamente inerente all’esercizio della professio

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Sull’attività di perito balistico

In proposito, si veda anche l’

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Sull’attività di amministratore di società
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Sull’attività di amministratore di condominio

Si segnala la Sent. C. Cas

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Sull’attività di consulente marketing

Infine, la Sent. C. Cass.

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Tabella riepilogativa

Si schematizzano di seguito le attività professionali sulle quali si è pronunciata la Corte di Cassazione, ritenendo di escluderle da quelle i cui proventi sono assoggettabili alla contribuzione previdenziale alla cassa professionale secondo il suddetto orientamento restrittivo.


Categoria professionale

Attività svolta esclusa dalla nozione di reddito professionale

Sentenza

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conclusioni

L’excursus giurisprudenziale sopra delineato - a titolo orientativo e senza pretese di esaustività - conferma che l’orientamento della Corte di Cassazione non è univoco con riferimento all’individuazione dei criteri per l’assoggettamento del reddito percepito dai professionisti alla contribuzione previdenziale delle rispettive casse. Tuttavia, le citate pronunce del 2017 e 2018 sembrano indicare una svolta verso un’interpretazione restrittiva dell’ambito applicativo del concetto di reddito professionale delle professioni tecniche, con le conseguenti ricadute sul corretto inquadramento contributivo.

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