Com. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 27/03/2013, n. 79 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Com. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 27/03/2013, n. 79

1) Chiarimenti in ordine all'ipotesi di richiesta di trasferimento ad altra SOA della documentazione ricevuta ai sensi dell'art. 73, comma 8, del D.P.R. 207/2010, a seguito di una prima designazione. 2) Correttezza dei dati presenti nelle attestazioni SOA inserite nel casellario informatico
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TESTO DEL DOCUMENTO



Sono stati richiesti all'Autorità chiarimenti in riscontro alle richieste formulate da parte di alcune imprese, le quali, dopo avere designato una prima volta una SOA, ai sensi dell'art. 73, comma 8, del D.P.R. 207/2010 R, quale destinataria della documentazione utilizzata ai fini del rilascio dell'attestazione da parte di un Organismo che ha cessato la propria attività, hanno comunicato di volere annullare la precedente designazione, chiedendo contestualmente alla SOA designata di volere ritrasferire la predetta documentazione ad altra SOA..

Il Consiglio dell’Autorità, nella seduta del 27 marzo 2013 ha ritenuto quanto segue.

L'art. 73 del D.P.R. n. 207/2010, al comma 8, stabilisce che: "La SOA è tenuta a comunicare lo sospensione e lo decadenza dell'autorizzazione, il fallimento e lo cessazione della attività, alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione entro quindici giorni dal loro verificarsi. Nell'ipotesi di sospensione dell'autorizzazione, le imprese possono indicare un'altra SOA cui va trasferita lo documentazione. Nel caso di decadenza dell'autorizzazione, fallimento, cessazione dell'attività, le imprese devono indicare, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma, la SOA cui trasferire la documentazione. Se l'impresa non provvede, l'Autorità nei successivi quarantacinque giorni designa lo nuova SOA, secondo criteri oggettivi e predeterminati, dandone comunicazione alla SOA designata. Le SOA sono tenute a trasferire lo documentazione alla SOA indicata dall'impresa o, in caso di inerzia, dall'Autorità entro sessanta giorni dalla data di indicazione. Il contratto per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione, sottoscritto dalla SOA e dall'impresa, prevede, in caso di sospensione dell'autorizzazione della SOA all'esercizio dell'attività di attestazione, lo possibilità di risolvere detto contratto, su richiesta dell'impresa."

I compiti della "SOA cui trasferire la documentazione" sono quelli corrispondenti agli interessi pubblicistici scaturenti da quanto statuito dall'art. 40, comma 3, del codice, in base al quale "... Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica ...", e consistono nel permettere alle imprese qualificate dalla SOA “cessata, fallita, ecc." di continuare ad operare nel mercato dei lavori pubblici, tenuto conto che in base all'art. 73, comma 7, “nelle ipotesi di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, ovvero di fallimento o di cessazione della attività di una SOA, le attestazioni rilasciate ad imprese resta

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