Determ. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 13/02/2013, n. 1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Determ. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 13/02/2013, n. 1

Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 11, comma 13 del Codice.
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Premessa

Sono pervenute a questa Autorità diverse segnalazioni che lamentano la sussistenza di incertezze applicative in relazione all’art. 11, comma 13, del D. Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163 R e s.m.i. (nel seguito, Codice), nel testo novellato dall’art. 6, comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 R, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012,

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1. Ambito oggettivo di applicazione

Al fine di individuare l’ambito oggettivo di applicazione della novella legislativa, occorre rammentare che la disciplina generale della forma dei contratti pubblici è contenuta nella legge generale di contabilità de

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2. Forma del contratto

La novella legislativa vale in primo luogo a superare le incertezze interpretative determinatesi, sotto la vigenza della precedente formulazione, in relazione al requisito della forma scritta ad substantiam per i contratti soggetti all’applicazione del Codice. Pertanto, secondo quanto già osservato dall’Autorità (cfr. parere AG 43/2010), tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, anche quando quest’ultima agisce iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam (Corte di Cassazione, sez. I civile, 4 settembre 2009, n. 19206).

In linea generale, si osserva poi che il documento pubblico è definito dal codice civile (art. 2699) come il «documento redatto con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato». La definizione di scrittura privata è ricavata, invece, da quest’ultima definizione, per relationem, venendo ad identificare il documento sottoscritto da un privato senza la partecipazione, nell’esercizio delle sue funzioni, di un pubblico ufficiale abilitato a dare pub

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3. La modalità elettronica

Ulteriore conseguenza della novella è che ogni amministrazione, al fine della stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa mediante ufficiale rogante, è chiamata ad adottare le disposizioni regolamentari relative alla «modalità elettronica», anche con rinvio a quelle del D. Leg.vo 7 marzo 2005, n. 82 R (Codice dell'amministrazione digitale, nel seguito CAD).

Assume, quindi, importanza dirimente chiarire il significato da attribuire all’espressione «modalità elettronica».

Al riguardo giova precisare che il CAD laddove tratta delle modalità informatiche con cui devono essere redatte le scritture private (rectius gli atti pubblici e le scritture private di cui all’art. 1350 c.c., dal n. 1 al n.

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