Questa Autorità, sentito il tavolo tecnico delle Soa appositamente convocato, ritiene opportuno fornire indicazioni interpretative in merito ad alcune delle disposizioni introdotte dal terzo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici, D. Leg.vo n. 152 dell’11 settembre 2008, R che entra in vigore il 17 ottobre 2008.
In particolare, per quanto attiene alla disciplina del sistema di qualificazione, l’art. 2, comma 1, lett. vv), punto 3), introduce una norma di carattere transitorio che, fino al 31 dicembre 2010, consente alle imprese di dimostrare alcuni dei requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione facendo riferimento a un lasso temporale più ampio dei cinque anni anteriori alla data di stipula del contratto, sinora previsti.
vv),
La norma sopra citata fa riferimento ai seguenti requisiti di ordine speciale indicati dall’art. 18 del D.P.R. 34/2000:R
a) cifra d’affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta (adeguata capacità economica e finanziaria);
a)
b) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
b)
c) adeguato organico medio annuo;
c)
d) lavori realizzati (adeguata idoneità tecnica).
d)
La norma prevede che la dimostrazione dei requisiti di cui ai punti a), b) e c), fino al 31 dicembre 2010, possa essere fornita facendo riferimento ai migliori cinque anni del decennio antecedente alla data di sottoscrizione del contratto con la Soa. Invece, per la dimostrazione del requisito di cui al punto d), sia che si tratti di lavori realizzati in ciascuna categoria sia che si t