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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Calabria 30/04/2009, n. 14
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CAPITOLO I - Agriturismo |
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell’Unione Europea e dello Stato, nel quadro dei principi e delle finalità della legge 20 febbraio 2006, n. 96, “Disciplina dell’agriturismo”, con i propri strumenti di programmazione, sostiene l’agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle aree rurali. 2. La presente legge ha lo scopo di sostenere e disciplinare nel territorio regionale l’attività agrituristica, didattica e sociale n |
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Art. 2 - (Definizione di attività agrituristica e rapporto di prevalenza e connessione)1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile e articolo 1 del Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 3 marzo 2001, n. 57” e articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l) ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38” e s.m.i., anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di complementarietà e attività connesse, rispetto all’attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, che devono rimanere principali. |
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Art. 3 - (Operatori agrituristici)1. Le attività agrituristiche, di cui all’art. 2, possono essere esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, all’ |
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Art. 4 - (Criteri per la valutazione del rapporto di connessione dell’attività agrituristica con l’attività agricola)1. Le attività di cui all’articolo 2 devono essere esercitate attraverso l’utilizzazione dell’azienda in rapporto di connessione e complementarietà con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli animali. Il rapporto di connessione si realizza quando nell’esercizio delle attività agrituristiche sono utilizzate le materie prime ed i locali dell’azienda agricola. 2. Le attività agricole |
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Art. 5 - (Zone di prevalente interesse agrituristico)1. Sono considerate di prevalente interesse agrituristico le aree interne ai parchi e |
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Art. 6 - (Limiti all’esercizio dell’attività agrituristica)1. L’attività agrituristica è consentita secondo i volumi di seguito indicati: a) numero di posti letto massimo 30; |
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Art. 7 - (Locali per attività agrituristiche)1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo. Sono da intendersi come strutture da adibire ad attività agrituristica soltanto quelle che rivestono carattere di ruralità e che sono state realizzate esclusivamente per tale scopo e che appartengono alla vecchia edilizia rurale. 2. I fondi e gli edifici destinati allo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di |
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Art. 8 - (Interventi per il recupero del patrimonio edilizio)1. Ai fini dell’esercizio delle attività agrituristiche, gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell’imprenditore agricolo, nonché gli interventi necessari per la fornitura dei servizi |
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Art. 9 - (Norme igienico-sanitarie riferite agli immobili destinati ad agriturismo)1. Gli immobili, le attrezzature ed i servizi destinati all’attività agrituristica sono organizzati e gestiti in modo da garantire l’igiene e la sicurezza degli ospiti e degli operatori. 2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene all’altezza e al volume dei locali in rapporto alle superfici aereo illuminanti. 3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni della normativa comunitaria e statale vigente. |
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Art. 10 - (Somministrazione di pasti bevande)1. L’attività di somministrazione di pasti e bevande di cui all’articolo 2 è rivolta: a) alle persone alloggiate nei locali aziendali e nelle aree di sosta; b) alle persone non alloggiate. |
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Art. 11 - (Norme igienico-sanitarie per la preparazione e la somministrazione di pasti e bevande)1. I locali adibiti a somministrazione di pasti e bevande, alla vendita dei prodotti nonché la produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia. |
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Art. 12 - (Abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica. Formazione ed aggiornamento professionale)1. Per l’iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici è richiesta l’attestazione di frequenza ad un corso formativo di almeno 30 ore, delle quali 20 ore teoriche e 10 ore di stages N2 "oppure l'impegno a presentare la suddetta attestazione entro sei mesi d |
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Art. 13 - (Elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo)1. Presso la Regione è istituito l’elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell’attività di agriturismo, alla cui tenuta provvede un’apposita commissione, composta da: a) il dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, o un suo delegato, che la presiede; b) un rappresentante per ogni organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa; c) un rappresentante per ogni associazione agrituristica operante nella Regione di emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese, comunque denominati. N6 |
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Art. 14 - (Disciplina amministrativa)1. Coloro che sono iscritti nell’elenco di cui all’articolo 13 e che intendono esercitare l’attività di agriturismo presentano al comune nel cui territorio è ubicata l’azienda la dichiarazione di inizio attività alla quale sono allegati: a) una relazione dettagliata delle attività proposte fra quelle riconosciute idonee in sede di iscrizione nell’elenco “regionale” N4 con l’indicazione: - delle caratteristiche dell’azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico; - della capacità ricettiva; |
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Art. 15 - (Obblighi degli operatori agrituristici)1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attività agrituristiche sono obbligati a: a) esporre al pubblico l’autorizzazione comunale; b) esporre la dichiarazione delle tariffe, identificate in bassa, media e alta stagione, per pernottamento e ristoro, con |
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Art. 16 - (Programmazione agrituristica)1. La Regione, al fine di determinare un più incisivo e coerente sviluppo dell’agriturismo, elabora ogni tre anni il Programma Agrituristico Regionale. Il Programma stabilisce gli obiettivi da raggiungere ed in particolare: - individua le zone di prevalente interesse agrituristico; |
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Art. 17 - (Osservatorio regionale dell’agriturismo)1. Presso il Dipartimento “Agricoltura, Foreste e Forestazione” della Regione Calabria, viene istituito l’Osservatorio Regionale per l’Agriturismo avente la funzione di monitorare in modo permanente il fenomeno agrituristico in tutto il territorio calabrese. 2. L’Osservatorio Agrituristico regionale è composto da: - dall’assessore regionale all’agricoltura o da un suo delegato; - N12 - da un rappresentante per ognuna |
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Art. 18 - (Albo per la tutela della qualità)1. È istituito presso la Giunta regionale l’albo regionale per la tutela della qualità dell’attività agrituristica. 2. Le aziende autorizzate all’esercizio dell’attività agrituristica possono essere iscritte all’albo di cui al comma precedente sulla base: |
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CAPITOLO II - Attività Didattica |
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Art. 20 - (Finalità e oggetto)1. Con la presente legge la Regione Calabria in armonia con il proprio Statuto e nel rispetto del Decreto Legislativo 18 |
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Art. 21 - (Attività)1. L’azienda agricola deve programmare l’Offerta Didattica stabilendo i temi, gli obiettivi e il metodo. 2. L’Offerta Didattica deve essere modulata ed adattata all’età dei visitatori. 3. Le aziende agricole didattiche offrono all’utenza percorsi educativi e formativi, di uno o più giorni, incentrati sulla conoscenza dell’agricoltura, del territorio, dell’ambiente naturale, della gastronomia locale, della gestione delle risorse, del paesaggio, delle tradizioni rurali, dell’artigianato rurale e |
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Art. 22 - (Requisiti)1. Le fattorie didattiche devono essere attrezzate e dotate di tutti gli strumenti e strutture necessarie per accogliere i partecipanti e garantire lo svolgimento delle attività didattiche e culturali previste. |
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Art. 23 - (Programma regionale)1. L’Assessorato regionale all’Agricoltura, di concerto con le Organizzaz |
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Art. 24 - (Autorizzazioni)1. L’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di fattori |
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Art. 25 - (Simbologia)1. L’Assessorato regionale all’Agricoltura di concerto con le Organizzazi |
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CAPITOLO III - Fattorie sociali |
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Art. 26 - (Finalità)1. La fattoria sociale ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. I servizi debbono essere finalizzati alla promozione umana ed all’integr |
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Art. 28 - (Attività)1. Terapia e riabilitazione: a) terapie assistite con gli animali (pet-therapy, ippoterapia, opoterapia) e ortocolturali rivolte a soggetti disabili e affetti da patologie psichiatriche; |
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CAPITOLO IV - Disposizioni comuni, transitorie e finali |
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Art. 29 - (Regolamento di attuazione)1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, senti |
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Art. 30 - (Norme transitorie)1. Gli operatori agrituristici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di autorizzazione comunale al |
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Art. 31 - (Sanzioni)1. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 3.000,00 (tremila/00) l’imprenditore agricolo che esercita l’attività agrituristica senza aver presentato la necessaria dichiarazione di avvio attività (DAA) di cui all’articolo 14. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di pr |
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Allegato AParametri Tempo Lavoro Per L’Attività Agricola
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