Il decreto conferma integralmente il contenuto del D.M. 02/01/2008 (recante i prezzi 2005 e le variazioni percentuali dei materiali da costruzione più significativi verificatesi nel 2006 per effetto di circostanze eccezionali di cui all'art. 133, comma 4, del D. Leg.vo 163/2006), oggetto di ricorso al TAR Lazio proposto dall'ANCE per l'accertamento dell'illegittimità e l'integrazione. Con Sentenza n. 1707 del 20/02/2009, il TAR ha accolto in parte il ricorso, annullando, negli stretti limiti dell'interesse del ricorrente, gli atti impugnati.
In conseguenza di ricorso in appello proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Sentenza n. 2961 del 16/05/2011 ha, da una parte, rilevato la carenza di istruttoria per alcuni materiali, e, dall'altra, riconosciuto la legittimità del criterio adoperato per valutare il requisito dell'eccezionalità delle circostanze sottese alle variazioni dei prezzi.
A seguito di nuova istruttoria effettuata in conformità a quanto stabilito nella citata Sentenza 2961/2011 del Consiglio di Stato, sono state approvate le rilevazioni dei prezzi 2005 e le variazioni percentuali relative del 2006, ed è stato rilevato che le variazioni percentuali annuali dei materiali da costruzione più significativi verificatesi nel 2006 per effetto di circostanze eccezionali hanno riguardato i materiali già indicati dal D.M. 02/01/2008, e pertanto si procede, con il decreto in commento, alla conferma di detti dati.