Al fine di definire le questioni controverse sottoposte con la prima istanza di parere, relative alla congruità dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando, in disparte l’aspetto del permanere dell’interesse specifico in capo alla società istante che per altri motivi è stata successivamente esclusa dalla gara in contestazione, occorre rilevare che dalle controdeduzioni fornite dalla stazione appaltante si evince che il requisito soggettivo dell’iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane è stato corretto, attraverso una rettifica al bando di gara, nei limiti del valore dell’appalto e nei sensi indicati dalla stessa [omissis] (lettera “c” anziché “e”).
Per ciò che concerne, invece, il requisito del fatturato globale, “negli ultimi tre esercizi (anni 2006, 2007 e 2008), complessivamente pari o superiore a € 750.000” (punto III.2.2 del bando), esso risulta essere effettivamente sproporzionato a fronte di un appalto che ha un valore stimato in € 252.338,40. A tal fine, correttamente l’istante richiama una precedente deliberazione di questa Autorità (n. 62 del 27 febbraio 2007 adottata per un identico appalto di servizi di pulizie