In relazione all’istanza di parere in oggetto, si rappresenta che il Consiglio dell’Autorità, nella seduta del 10-11 aprile 2013, ha approvato le seguenti considerazioni.
Con nota acquisita al protocollo n. 113308 del 23 novembre 2012, la ICOM srl ha posto un quesito giuridico riguardante l’ammissibilità del risarcimento del danno per il ritardo nella emissione del certificato di collaudo e per l’approvazione del collaudo stesso, attribuibile al comportamento negligente della stazione appaltante.
In particolare, l’istante rappresenta che, nell’ambito di un appalto di lavori, ultimati nel rispetto dei tempi contrattuali, sebbene la commissione di collaudo avesse avviato le operazioni tempestivamente, l’emissione del certificato di collaudo e l’approvazione dello stesso sono state tardive. Tali ritardi avrebbero cagionato un danno che l’istante ritiene meritevole di tutela risarcitoria e, a sostegno della tesi assunta, viene allegato un parere pro veritate, che argomenta le seguenti tesi:
il danno da ritardo nella emissione del certificato di collaudo e nell’approvazione del collaudo stesso è risarcibile, se imputabile alla stazione appaltante;
l’arco temporale da prendere in considerazione ai fini del risarcimento comprende il periodo di tempo che decorre dalla data di scadenza del termine per la conclusione del procedimento di collaudo sino alla data in cui tale procedimento si è concluso con un provvedimento di approvazione;
le domande risarcitorie dell’appaltatore scaturite da tali eventi non debbono essere formulate a pena di decadenza nel certificato di collaudo e sono soggette unicamente alla prescrizione;
in mancanza di un criterio normativo per la quantificazione del danno, si potrebbe fare riferimento ai criteri previsti per la quantificazione del danno da illegittima sospensione dei lavori, in forza dei quali si potrebbe accordare all’appaltatore una somma pari al 5,5-6,5 dell’importo dell’appalto, oltre a rivalutazione e interessi.
Ritenuta la questione rilevante e di interesse per la disciplina dell’istituto del collaudo, è stato avviato il procedimento, dandone contestuale notizia all’istante ed alla stazione appaltante, Comune di Agrigento, con nota prot. n. 0017826, del 15 febbraio 2013. Il Comune di Agrigento, con nota del 7 marzo 2013, prot. 13372, ha rappresentato che con verbale del 7/12/1999, documentazione in atti, è avvenuta la consegna provvisoria delle opere realizzate al patrimonio del Comune, per consentire il transito veicolare e l’uso. In replica, lCOM ha trasmesso in data 19/3/2013, prot. 29948, una nota nella quale si rappresenta che la consegna delle opere dopo l’emissione del certificato di collaudo ma prima della relativa approvazione, non ha fatto venir meno i doveri di guardiania e manutenzione a carico dell’appaltatore.
A chiarimento della fattispecie sottoposta all’attenzione di questa Autorità, di seguito si riportano i fatti inerenti la questione e la normativa ad essa applicabile ratione temporis.
Con contratto del 20 agosto 1996 il Comune di Agrigento ha affidato i lavori di costruzione della strada di collegamento del quartiere Fontanelle con la S.S. 118 Agrigento – Raffadali, 2° lotto, al raggruppamento temporaneo di imprese ICOM srl, S.C.G.A. srl e Bruccoleri Costruzioni, per un importo netto contrattuale di €1.516.014 (£ 2.935.414.000). i lavori sono stati ultimati, nei termini contrattuali previsti, in data 22/09/1998.
Il certificato di collaudo è stato emesso il 3 novembre 1999, ed in pari data accettato senza riserve dall’appaltatore; in data 7 dicembre 1999 è stato redatto verbale di consegna provvisoria delle opere, prima dell’approvazione del collaudo definitivo; in data 15 maggio 2000 il certificato di collaudo è stato trasmesso dal Collaudatore, insieme alla relazione riservata, alla stazione appaltante. Infine, con determinazione dirigenziale del 6 dicembre 2002, sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il collaudo, nonché la liquidazione della rata di saldo.
Il capitolato speciale di appalto (art. 19), facente parte integrante del contratto,prevedeva “A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione, le operazioni di collaudo definitivo avranno inizio nel termine di mesi tre dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi tre dall’inizio con l’emissione del relativo certificato e l’invio dei documenti all’Amministrazione, salvo il caso previsto dall’art. 96 del Regolamento 25 magg