Le questioni da valutare attengono principalmente ai seguenti temi:
- la conformità dell’affidamento del collaudo mediante incarico diretto;
- l’ammissibilità dell’affidamento della prestazione di collaudo statico ad un raggruppamento temporaneo di professionisti;
- la disciplina dell’affidamento del collaudo statico, quando, in luogo del certificato di collaudo, si debba (o possa) procedere con il diverso certificato di regolare esecuzione.
A tal fine è utile premettere una breve ricognizione del quadro normativo di riferimento.
La disciplina sul collaudo statico è riportata dall’art. 7 della legge n. 1086/1971R, (ora art. 67 DPR 380/2001R) recante norme per le opere in cemento armato. In merito ai criteri di nomina del collaudatore, sono ivi indicati i requisiti professionali per la nomina (laurea in ingegneria o architettura ed iscrizione all’albo professionale da almeno 10 anni), le circostanze preclusive all’assunzione dell’incarico (non essere intervenuto nella progettazione, direzione o esecuzione dell’opera), la competenza ad effettuare la nomina, che spetta al Committente il quale è tenuto anche a precisare i termini temporali delle operazioni di collaudazione statica.