In seguito alla pubblicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50R, recante l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, talune Società Organismo di Attestazione hanno richiesto all’Autorità un pronunciamento su aspetti analitici, volto al superamento di straordinarie incertezze normative, che si intendono risolvere come segue.
a. È stato chiesto come debba comportarsi la SOA rispetto alla sopravvenuta carenza del requisito cui all’art. 63, comma 1 del d.p.r. 207/2010R per un’attestazione in corso di validità, ove tale requisito sia condizione necessaria per il mantenimento delle classifiche di qualificazione. L’art. 63, comma 4 del d.p.r. 207/2010 prevede che le SOA, appreso dell’annullamento o della decadenza della certificazione di qualità, avviano il procedimento ex art. 70, comma 7 del d.p.r. 207/2010 che richiama l’abrogato art. 40, comma 9-ter del d.lgs. 163/2006.
b. È stato chiesto come debba comportarsi la SOA rispetto all’adeguamento delle attestazioni rilasciate a società facenti parte di un consorzio stabile rispetto all’indicazione prevista all’art. 94, comma 3 del d.p.r. 207/2010, ai sensi della quale «Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi deve riportare la segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile». Al riguardo, il Manuale sull’attività di qualificazione prevede che «Le SOA che hanno rilasciato l’attestazione di qualificazione a consorzi stabili hanno l’obbligo di comunicare, entro 7 (sette giorni), il rilascio delle attestazioni di qualificazion