La questione controversa in esame concerne la legittimità della lex specialis di gara predisposta dal Comune di Ragusa per l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto, nella parte in cui limita la partecipazione alla procedura ai soli soggetti indicati all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) del codice.
Preliminarmente, in ordine alla mancata partecipazione dell’impresa istante alla gara in questione, occorre precisare che nel caso di specie opera il principio per cui, laddove si sia in presenza di clausole c.d. escludenti - cioè di clausole che precludono la partecipazione alla gara, impedendo l'ammissione alla stessa, e di quelle che non consentono di effettuare un'offerta concorrenziale - l'onere di presentare la domanda di partecipazione costituisce un inutile aggravio a carico dell'impresa (Cons. Stato, Sez. V, 25 maggio 2009, n. 3217; parere di precontenzioso n. 129/2010)
Passando ora al merito della questione, si rileva che il quadro normativo di riferimento è chiaramente richiamato nella determinazione AVCP n. 5 del 6 novembre 2013, recante “Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture&rdqu