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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 20/07/2011, n. 142
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 20/07/2011, n. 142
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Società QUI! Group S.p.A. – “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei titoli di assegnazione della Dote Scuola per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013” – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base d’asta: euro 1.750.000,00 (IVA esclusa) – S.A.: Regione Lombardia.1. Le offerte dei partecipanti a pubbliche gare non possono essere modificate dalla Commissione di gara alla luce di non meglio precisati criteri di ragionevolezza, con la conseguenza che, se dette offerte integrano clausole espresse di esclusione o si pongono in palese contrasto con le regole della gara, la Commissione non ha margini di discrezionalità e soprattutto non ha poteri officiosi per correggere le offerte, ma deve procedere alla esclusione (Cons. di Stato, sez. V, n. 4624/2010). |
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[Premessa]Il Consiglio |
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Considerato in fattoCon istanza pervenuta in data 4 aprile 2011 la Società QUI! Group S.p.A. ha contestato la legittimità della lex specialis della gara per l’affidamento del servizio in oggetto, per i seguenti motivi: A. violazione dei principi desumibili dalla determinazione di questa Autorità n.9 del 22 dicembre 2010, per qu |
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Ritenuto in dirittoLa questione controversa oggetto di esame concerne la legittimità della lex specilis predisposta dalla Regione Lombardia per l’affidamento del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei titoli di assegnazione della Dote Scuola per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 per le ragioni riportate in fatto. Esaminando partitamente le questioni poste con la richiesta di parere in epigrafe, anche alla luce delle puntuali controdeduzioni svolte in merito dalla S.A., e tenuto altresì conto dell’evocata determinazione n.9 del 22 dicembre 2010 di questa Autorità, si osserva quanto segue. Preliminarmente vale rilevare che l’iniziativa di sostegno sociale sottesa all’appalto in oggetto è riconducibile alla tipologia dei c.d. “buoni scuola o voucher formativi”, di cui alla citata determinazione di questa Autorità. Sulla base della distinzione operata in detta determinazione deve ritenersi che la fattispecie all’esame sia riconducibile alla tipologia dei voucher sociali, per i quali è lo stesso appaltatore che procede all’individuazione dei soggetti che entrano a far parte del network o filiera di soggetti accreditati, le cui prestazioni hanno natura commerciale, consistendo nella vendita di beni e servizi all’utenza e nei cui confronti sussiste, pertanto, la possibilità di richiedere commissioni o sconti sul valore nominale dei titoli. Le attività richieste dalle stazioni appaltanti nei bandi di gara relativi a tale tipologia di voucher, come quella in esame, possono quindi comprendere prestazioni di natura logistica e/o gestionale - con particolare riferimento alla costituzione ed alla gestione del network - come tali ponderabili discrezionalmente - salvi i noti limiti di congruenza, ragionevolezza e proporzionalità - adoperando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il profilo di censura sub A) concerne la asserita illegittimità del bando di gara nella parte in cui richiede, per il possesso della capacità tecnica necessaria all’espletamento del servizio in parola, “la realizzazione nel triennio 2007-2008-2009 di “servizi analoghi a quelli oggetto della gara” e precisamente: “gestione di titoli per l’accesso all’acquisto di beni e servizi di natura sociale, culturale e professionale, in sostituzione di interventi economici”, per un importo non inferiore complessivamente a Euro 200.000,00 al netto dell’IVA”. Al riguardo si richiama la citata determinazione dell’Autorità che con specifico riguardo al settore in esame, per quanto concerne la capacit&a |
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Il ConsiglioRitiene che la lex specialis della gara in oggetto non sia conforme alla normativa d |
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