L’istanza presentata dalla stazione appaltante sottopone all’Autorità due distinte questioni di diritto: la prima relativa al termine di efficacia dell’attestazione SOA ai fini della partecipazione alla gara in esame, la seconda relativa alla necessità di ripetere il procedimento di valutazione delle offerte effettuato secondo il metodo del confronto a coppie nel caso di esclusione dell’aggiudicataria provvisoria.
Sul primo punto occorre innanzi tutto richiamare la relativa disciplina normativa e l’interpretazione che della stessa ha fornito l’Autorità.
L’art. 40, comma 4, lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006R stabilisce che “la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale”. L’art. 15 bis del D.P.R. n. 34/2000R, vigente fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, prescrive che “almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione; la SOA nei trenta giorni successivi compie l'istruttoria (comma 1); dell'esito della procedura di verifica la SOA informa contestualmente l'impresa e l'Autorità, inviando copia del nuovo attestato revisionato o comunicando l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato perde validità dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Impresa. L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio della