Nel caso sottoposto all’esame dell’Autorità, il Comune di Serrone ha disposto l’esclusione della Geologia Energia Ambiente s.r.l., invocando il noto principio in tema di qualificazione, secondo il quale i requisiti di ordine speciale per il conseguimento degli appalti pubblici devono essere posseduti dai concorrenti non soltanto al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto, senza soluzione di continuità, in ossequio ad evidenti esigenze di certezza e di funzionalità del sistema di qualificazione obbligatoria. Tale sistema, nel nostro ordinamento è imperniato sul rilascio, da parte degli organismi di attestazione, di certificati che costituiscono condizione necessaria e sufficiente per l’idoneità ad eseguire i contratti pubblici, ed ha inoltre lo scopo di evitare che le stazioni appaltanti siano esposte all’alea della perdita e del successivo riacquisto della qualificazione, in corso di gara, da parte delle ditte offerenti (cfr. A.V.C.P., parere 8 ottobre 2009 n. 99; Id., parere 9 ottobre 2008 n. 227, entrambi resi in relazione al mancato esperimento della verifica triennale sull’attestazione S.O.A.; in giurisprudenza: Cons. Stato, ad. plen., 7 aprile 2011 n. 4; con specifico riferimento alla continuità della certificazione di qualità aziendale: TAR Puglia, Bari, sez. I, 24 marzo 2011 n. 476).
Sennonché, la società interessata ha dimostrato di aver conseguito il rinnovo della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 in data 2 luglio 201