La questione sottoposta all’esame dell’Autorità verte sulla leggitimità o meno dell’esclusione della Ditta Piras Antonino partecipante alla gara in oggetto, seppur di importo inferiore a 150.000,00 euro, risultata abilitata solamente per la categoria prevalente OG 1 e non per la realizzazione di impianti similari alla cat. OG11 (non subappaltabile).
Preliminarmente, occorre soffermarsi sull’oggetto della procedura negoziata in questione, che risulta essere l’affidamento di un contratto di appalto di lavori con importo a base d’asta inferiore a 150.000,00 euro.
Ne discende che, non potendo, nel caso di specie, trovare applicazione il sistema unico di qualificazione di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 163/06R, la lettera di invito si è limitata a prevedere la dichiarazione del possesso dei requisiti, come segue: “Requisiti di cui all’art. 28 del DPR 34/2000: a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinqu