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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 12/12/2007, n. 314

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Criteri di scelta - Discriminazione delle imprese sulla base di un elemento di "localizzazione territoriale" - Illegittimità.

Con determinazione n. 14 del 15 ottobre 2003 l’Autorità ha riconosciuto la facoltà delle stazioni appaltanti di individuare nel bando di gara adempimenti ulteriori, purchè proporzionati alle finalità dell’amministrazione e purchè non costituiscano richieste irrazionali e pretestuose. E’ incompatibile con il diritto interno e comunitario una clausola del bando contenente la dichiarazione di impegno a commissionare almeno il 30% delle forniture ad imprese operanti in una determinata provincia, sottoposte a sequestro e successivamente confiscate, costituente titolo di preferenza in fase di aggiudicazione, in caso di offerte con la medesima percentuale di ribasso. La suddetta clausola opera una ingiustificata discriminazione a danno delle imprese sottoposte a sequestro e successivamente confiscate ubicate in altre parti del territorio. La Corte Costituzionale, con sentenza 22 dicembre 2006, n. 440 ha rilevato che “discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale” contrasta con il principio di uguaglianza, nonché con il principio in base al quale la regione “non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni”. La normativa prevede, quali unici criteri di aggiudicazione, il criterio del prezzo più basso e il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Non è consentito alle stazioni appaltanti introdurre criteri di scelta, tra offerte uguali, diversi da quelli espressamente previsti dalle norme, potendosi altrimenti alterare la concorrenza e l’effettivo confronto fra le offerte stesse.
 

Dalla redazione