La questione controversa oggetto del presente esame concerne la legittimità della lex specialis di gara predisposta dalla provincia di Pescara per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, per le ragioni evidenziate in fatto.
Al riguardo va preliminarmente disattesa l'eccezione con la quale la provincia di Pescara ha rilevato che Kosmos non sarebbe portatore di un interesse utile per attivare la procedura di cui al comma 7, lettera n), dell'articolo 6, del d.lgs.163/2006, in quanto non ha partecipato alla procedura ad evidenza pubblica.
Infatti, ai sensi, dell'art. 2, c. 2, del Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163R, può presentare istanza di parere non solo l'operatore economico che abbia partecipato alla procedura di scelta del contrante, ma anche l'operatore che insorga avverso clausole ritenute ostative alla partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica.
Nel caso di specie, Kosmos lamenta, tra l'altro, l'illegittimità di clausole riguardanti requisiti di partecipazione dei quali non è in possesso (ostative, quindi, alla partecipazione), ragione per cui l'istanza di parere è ammissibile.
Ciò posto, va considerato che la sezione III del bando stabilisce i seguenti requisiti minimi (che il concorrente avrebbe dovuto attestare di possedere, a pena di esclusione, mediante dichiarazione da inserire nella busta A-Documenti dell'offerta:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese della competente CCIAA per attività inerenti l'appalto;
b) iscrizione da almeno 3 anni al R.U.I. art. 109 del d.lgs. n. 209/05;
c) possesso polizza assicurativa RC per negligenze od errori professionali di cui agli artt. 110/112 del d.lgs.n. 209/05 con un massimale pari o superiore ad euro 2.500.000,00;