La questione oggetto del parere concerne la legittimità della richiesta del Comune di Palermo nella qualità di stazione appaltante indirizzata all’Impresa Patriarca geom. Salvatore nella qualità di aggiudicataria del contratto in oggetto, di prestare la cauzione definitiva in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 11 comma 3 lett. a) del regolamento approvato con decreto presidenziale Reg. Sicilia 31 gennaio 2012 n.13, pena la revoca dell’aggiudicazione e l’escussione della cauzione provvisoria. Il disciplinare di gara (punto 6) prescrive, con riferimento alla garanzia da prestare in vista dell’esecuzione del contratto di appalto: “Ai sensi dell’art. 11 comma 3 lett. a) del regolamento approvato con D.P. 31 gennaio 2012 n. 13, nel caso in cui il ribasso offerto dall’impresa aggiudicataria sia superiore al 20% della base d’asta, la garanzia per la parte che ecceda tale percentuale deve essere fornita, per almeno metà del suo ammontare, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante fideiussione bancaria”.
La l.r. n. 12/2011 insieme al decreto Pres. Reg. n. 13/2012 costituiscono il sistema normativo vigente nella Regione Sicilia con il quale è stata recepita, con modifiche, la normativa statale in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 ed al d.P.R. n. 207 del 2010. Il recepimento della normativa statale in tema di contratti pubblici è avvenuto attraverso un rinvio cd. dinamico con l’effetto dell&rsquo