L’istanza di parere in epigrafe va esaminata da un duplice punto di vista: quello della eventuale ambiguità delle clausole del bando di gara e quello dell’oggetto dell’appalto.
Dal primo punto di vista rilevano le “Condizioni di partecipazione” del Bando di gara, di cui ai paragrafi III.2.2) “Capacità economica e finanziaria” e III.2.3) “Capacità tecnica” che, in combinato disposto, fissano, senza ombra di dubbio, i livelli minimi di: a) il “fatturato globale di impresa”; b) il (distinto) “fatturato relativo ai servizi nel settore oggetto della gara” e, per quest’ultimo, prescrivono l’elencazione dei principali servizi prestati, di importo almeno pari al minimo richiesto sub b).
Del tutto inconferenti, pertanto, risultano le doglianze sottese all’istanza di parere in oggetto, laddove pretendono di censurare l’esclusione dalla gara dell’istante impresa per essersi avvalsa dell’accorpamento dei distinti fatturati di cui sopra, esponendo un elenco di servizi prestati dall’impresa ausiliaria Terzo Millennio s.a.s per i Comuni di Angri (SA) e Nola (NA) attinenti al distinto settore della gestione dei parcheggi.