Ai fini della definizione della questione oggetto della controversia in esame, si deve, preliminarmente, osservare che l’art. III.2.2 del bando di gara (Capacità economica e finanziaria) consente la partecipazione alla gara agli operatori economici in grado di produrre, tra l’altro, la dichiarazione, di cui al punto a) “attestante l’importo globale fatturato e l’importo relativo a servizi di monitoraggio della qualità erogata e della qualità percepita (customer satifaction) realizzati negli ultimi tre esercizi; l’importo relativo a tali servizi dovrà risultare, per ciascun esercizio, non inferiore a 2.500.000,00 EUR”.
Per quanto concerne i requisiti di capacità tecnica, invece, l’art. III.2.3 del bando di gara prevede l’obbligo per gli operatori economici intenzionati a partecipare alla selezione, di produrre una dichiarazione “attestante l’elenco dei principali servizi di monitoraggio sia della qualità erogata sia della qualità percepita (customer satifaction) eseguiti negli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario, evidenziando espressamente l’avvenuta regolare esecuzione di almeno un servizio svolto nell’ambito di un’infrastruttura aperta al pubblico analoga a quelle oggetto del presente appalto, caratterizzata da ampie superfici, costante presenza di attività operativa e flussi costanti di utenti (es.: aeroporti, stazioni marittime e ferroviarie, centri commerciali, ospedali, ecc.) di importo annuo non inferiore a 500.000,00 EUR. In caso di riunione di imprese ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, il suddetto requisito, non frazionabile, dovrà essere posseduto per intero rispettivamente dalla mandataria o dalla stessa consorziata del Consorzio ordinario di concorrenti, che già possiede, almeno per il 60%, il requisito di cui al punto III.2.2.a) del bando&rdqu