La questione controversa sottoposta a questa Autorità con l’istanza di parere in oggetto, riguarda la possibilità di ammettere alla partecipazione alla gara in oggetto, concernente l’affidamento del servizio di gestione di una casa di riposo comunale, un concorrente che attesti di aver eseguito contratti aventi ad oggetto la gestione di Centri riabilitativi per disabili psichici. Ciò in base all’assunto che gli standards dimensionali, organizzativi e qualitativi previsti nella normativa regionale per le Comunità riabilitative assistenziali per disabili psichici (art. 1, Regolamento Regione Puglia 27 novembre 2002, n. 7) sarebbero gli stessi di quelli previsti per la gestione delle Case di riposo e delle Residenze sociali e assistenziali per anziani (artt. 65 e 67, Regolamento Regione Puglia 18 gennaio 2007, n. 4), servizi ai quali il bando di gara faceva espresso e tassativo riferimento, ai fini dell’ammissione. La lex specialis, infatti, all’art. 13, lett. f), richiedeva, quale requisito specifico di capacità tecnico-professionale necessario per l’ammissione alla gara, il possesso, a pena di esclusione, di "esperienza documentata di durata almeno triennale, anche non consecutiva, nel servizio oggetto dell’appalto autocertificata mediante la presentazione di un elenco dei principali servizi prestati nell’ultimo quinquennio con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi" con l’ulteriore precisazione, che "ai fini dell’ammissione alla gara saranno presi in considerazione esclusivamente i servizi di gestione di case di riposo o di strutture residenziali per anziani".
Al riguardo, occorre innanzitutto premettere che, nella fattispecie in esame, non si pone in questione la libertà valutativa della stazione appaltante in merito all'in