La questione controversa sottoposta a questa Autorità con le istanze di parere in esame attiene alla legittimità di alcune clausole del bando di gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto.
Ai fini della definizione delle due controversie risulta dirimente rilevare, preliminarmente, che l’appalto in questione è di tipo misto con prevalenza della fornitura, come peraltro precisa lo stesso bando di gara (punto II.1.2), essendo i lavori di posa in opera meramente accessori alla fornitura del sistema di videosorveglianza nell’ambito del territorio comunale, oltre che di importo nettamente inferiore alla fornitura stessa (€ 587.948,65 per fornitura e € 218.435,88 per manodopera).
Trattandosi, dunque, di un “contratto misto”, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 163/2006R, all’appalto in questione trova applicazione, in materia di qualificazione, l’art. 15 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo cui “L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto”.
Ne discende che prive di pregio sono le censure fondate sulla non pertinenza con l’oggetto dell’appalto dei requisiti richiesti dal bando di gara, ritenuti ultronei alla luce delle sole disposizioni del D.P.R. n. 34/2000R in materia di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici. Invece, stante l’obbligatoria applicazione al caso di specie del disposto dell’art. 15 del D.Lgs. n. 163/2006 sopra richiamato, rientrava nella discrezionalità della stazione appaltante individuare per ciascuna prestazione - quella principale concernente la fornitura e quella meramente accessoria concernente i lavori di posa in opera - i requisiti di qualificazione e di capacità tecnico professionale ritenuti idonei in relazione alle particolari caratteristiche dell’oggetto dell’appalto.
Nessuna irragionevolezza, con