La questione sottoposta all’esame dell’Autorità investe la natura obbligatoria o meno della dichiarazione, da parte di ciascuno dei concorrenti alla gara, di possedere i requisiti di idoneità professionale richiesti dall’art. 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, stante la mancata espressa previsione nella lex specialis.
Invero, tale norma, senz’altro applicabile alla procedura selettiva attivata dal Comune di Castellammare del Golfo, attesa la natura dell’incarico da conferire, individua “i requisiti professionali” dei quali deve essere in possesso il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (titolo di studio, attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza, ecc.). A fronte di quanto argomentato dalla S.A. in merito alla previa iscrizione dei soggetti invitati nell’elenco dei professionisti di fiducia del Comune e della mancanza di una specifica previsione nella legge di gara circa la necessità di rilasciare dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti professionali ex art. 98, D.Lgs. n. 81/2008, l’istante obietta, da un lato, che l’Albo dei professionisti di fiducia risale al 2008 e, dall’altro, che la lettera di invito contempla la necessità di possedere detti requisiti ai fini della ammissione alla gara.
Ordunque, risulta convincente quanto argomentato dalla S.A. nel senso della legittima partecipazione