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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 07/11/2012, n. 95
Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 07/11/2012, n. 95
Affidamento del servizio di assistenza alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale (audiolesi) frequentanti gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della Provincia di Trapani per l’anno scolastico 2012/2013 (compresi esami di stato).1. Il bando di gara non può contenere clausole che impongono ai concorrenti requisiti di localizzazione territoriale, in quanto non conformi ai principi sanciti dal Tr |
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[Premessa]Il Consiglio |
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Considerato in fattoÈ pervenuta a questa Autorità una segnalazione da parte della Società di Servizi Socio Culturali Cooperativa Onlus, in merito a delle presunte irregolarità nel bando di gara in oggetto relativamente ai criteri di valutazione dell’offerta economica che riguarderebbero caratteristiche territoriali e soggettive del concorrente e non rientrerebbero nei criteri stabiliti dall’art. 83 del Codice degli Appalti, contravvenendo, altresì, al principio di separazione che vieta la commistione fra criteri soggettivi di qualificazione e quelli oggettivi di valutazione dell’offerta. In particolare, l’esponente segnala che la Provincia Regionale di Trapani, per l’individuazione dell’impresa cui affidare il servizio, ha scelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa assegnando 70 punti all’offerta tecnica e 30 a quella economica. Tra gli elementi presi in considerazione per la valutazione dell’offerta qualitativa ve ne sono alcuni (attribuzione di punti 6 se l’offerente è iscritto all’albo provinciale del volontariato o sia stato destinatario di contributi ordina |
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Ritenuto in dirittoAlla luce di quanto suesposto, e dall’analisi dei documenti presentati, occorre precisare che l’Autorità si è più volte pronunciata censurando la prassi, seguita da diverse stazioni appaltanti, di inserire nei bandi di gara clausole non conformi ai principi sanciti dal Trattato CE e richiamati dall’art. 2 del D.Lgs. 163/2006R, con particolare riferimento ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità (tra le altre, parere 151/2009, Delib. n. 58/2008, n. 45/2012, Comunicato del Presidente del 20.10.2010). Tale prassi relativa, in particolare, all’inserimento nel bando di gara di clausole volte a riconoscere la preferenza di imprese operanti nel territorio in cui si dovrà svolgere il servizio oggetto dell’appalto (radicamento nel territorio), è giustificata dalle stazioni appaltanti in ragione dell’esperienza maturata dalle imprese operanti su quel determinato territorio e la conoscenza, come nel caso in oggetto, della realtà sociale specifica di quella determinata Provincia. Rappresenta, inoltre, come dichiarato dalla stazione appaltante nel caso in specie, un sistema per monitorare l’attività svolta dall’impresa iscritta all’albo provinciale. La richiesta, pena l’esclusione dalla gara, di avere una sede operativa stabilmente funzionante nel territorio provinciale o, in alternativa, di impegnarsi ad attivarla non più tardi dalla data di inizio del servizio, grava le imprese operanti in altri comuni dell’ulteriore onere da parte delle stesse, di attivare, in caso di aggiudicazione, una sede operativa in loco in tempi brevi. La richiesta relativa alla territorialità va posta in essere solo quando esprima veramente ed in modo significativo elementi di eccellenza e, comunque, non può tradursi nell'ingiustificato privilegio accordato ad organizzazioni locali a discapito di altre che, pur non avendo sede legale nel territorio o non avendovi svolto servizi identici a quello oggetto di affidamento, possano aver effettuato servizi analoghi in realtà sociali vicine e simili, ovv |
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Il Consiglioritiene che l’operato della stazione appaltante si ponga in contrasto con la normativa e con i principi di parità di trattamento e di libera concorrenza per le seguenti motivazioni: |
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