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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 16/07/2009, n. 64

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Raggruppamenti temporanei di imprese - Ratio.

1. La ratio del raggruppamento d’imprese è quella di ampliare le possibilità di partecipazione alla gara con riguardo a soggetti singolarmente sprovvisti di tutti i requisiti speciali richiesti. L’istituto, infatti, consente di cumulare i requisiti di natura tecnica ed economica, prescritti dalla normativa e specificati nella lex specialis, facendo riferimento alla sommatoria dei mezzi e delle qualità delle imprese facenti parte del raggruppamento.
2. Seppur in ipotesi specifiche - giustificate dalla tipologia delle prestazioni da porre in essere - si è ritenuta legittima la clausola del bando che aveva previsto il possesso dei requisiti in misura intera per la capogruppo, in termini generali, tuttavia, la limitazione del possesso dei requisiti economico-finanziari in capo all’impresa capogruppo non appare conforme ai principi di massima partecipazione e libera concorrenza. In ogni caso, si deve ritenere legittima la facoltà della stazione appaltante di stabilire una soglia minima quantitativa per ciascuna impresa, al fine di evitare un eccessivo frazionamento tale da rendere inattendibile il giudizio sull’affidabilità del concorrente e ridurre la tutela dell’interesse pubblico, con l’unico limite, peraltro, del rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non eccedenza rispetto all’oggetto dell’appalto.

Dalla redazione