Preliminarmente si evidenzia che, con riferimento alle osservazioni mosse dall’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Salerno e fatte proprie dalla stazione appaltante, non è giustificabile il ridotto tempo concesso alle imprese nella presentazione delle offerte, motivandolo con l’eventuale perdita del finanziamento, considerato che la norma non prevede tale possibilità; mentre con riferimento alla problematica sollevata in merito alla condizione posta nel bando di gara relativa all’impossibilità di poter subappaltare le lavorazioni in OG 10, si rileva, per il futuro, che stando al vigente art. 118 comma 2 del d.lgs. 163 del 2006, così come modificato dal dlgs. 152 del 2008R, tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili.
Con riferimento invece all’esecuzione dell’opera da parte della mandataria al posto della mandante, si ricorda che l’art. 94, comma 2 del DPR 554/99R (abrogato dal Dlgs. 163/06) prevedeva che “In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un’impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, l’impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, purché queste abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire”.
Tuttavia, preme evidenziare che nel presente caso di subentro tra mandataria e mandante, lo stesso non è stato operato a seguito di fallimento della mandante dell’ATI, poiché la ditta “Pagano geom. Felice s.r.l.”, secondo quanto si legge da apposita visura camerale, risulta fallita con sentenza dichiarativa in data 15.12.2004 e quindi, successivamente alla data di ultimazione dei lavori.
Anche l’Amministrazione appaltante ha, tra l’altro, chiarito che in nessuna occasione l’impresa “Pagano geom. Felice s.r.l.” avrebbe comunicato il proprio fallimento, anzi, che è presente agli atti della stessa, una sola dichiarazione (datata 29.12.2003) dalla quale risulta che l’impresa “...intende esercitare il recesso dagli obblighi scaturenti dal contratto rep. n° 351/2003...per sopraggiunte difficoltà economiche....e che tale facoltà ......deve ritenersi consentita, pur in assenza di un’espressa disciplina legislativa. Pertanto, ....lo scrivente (geom. Felice Pagano) nel comunicare lo scioglimento volontario e consensuale dell’associazione, fa presente di non avere alcuna pretesa creditoria circa i lavori di che tr