Il quesito all’esame dell’Autorità riguarda la possibilità, per i concorrenti privi del certificato di operatore aereo - COA, di soddisfare il requisito di ammissione alla gara in epigrafe ricorrendo all’avvalimento, ovvero costituendo un’associazione temporanea d’imprese di tipo verticale.
1) La prima delle contestazioni mosse dalla Aeromed Italia Service s.r.l. attiene all’interpretazione della lex specialis di gara, che a suo avviso non vieterebbe in modo esplicito di utilizzare ai fini dell’ammissione la certificazione COA di altro vettore aereo, in veste di impresa ausiliaria ovvero di impresa associata in raggruppamento temporaneo verticale.
In effetti, la formulazione degli atti di gara non appare univoca.
Il bando pubblicato sulla G.U.U.E. indica, quali condizioni di partecipazione:
- al paragrafo III.2.1), l’inesistenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 38 del Codice, l’iscrizione camerale di cui all’art. 39 del Codice, l’osservanza degli obblighi di cui all’art. 17 della legge n. 68 del 1999 ed all’art. 3 della legge n. 136 del 2010;
- al paragrafo III.2.2), l’allegazione di due referenze bancarie attestanti la capacità finanziaria dell’impresa concorrente, ai sensi dell’art. 41 del Codice;
- al paragrafo III.2.3), l’aver effettuato servizi identici nell’ultimo triennio in favore di strutture sanitarie pubbliche, di valore complessivo non inferiore ad euro 700.000,00.
Neppure nel disciplinare di gara si rinviene una clausola espressa che prescriva la titolarità del certificato di operatore aereo. Il disciplinare, infatti: