La questione controversa, oggetto del presente esame, ruota intorno al possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e 14001 richiesto dalla lex specialis, ai fini della partecipazione.
Al riguardo questa Autorità ha già precisato che ai sensi degli artt. 43 e 44 del Codice, le amministrazioni possono richiedere: (i) la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l’ottemperanza dell’operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità; (ii) unicamente nei casi appropriati, l’indicazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore economico potrà applicare durante l’esecuzione del contratto e, a tale scopo, la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell’operatore economico di determinate norme di gestione ambientale. Nel caso di appalti di servizi e forniture vale, altresì, quanto disposto dall’art. 281 del Regolamento circa i criteri di applicabilità delle misur