In riferimento alla fattispecie sub 1) si fa presente quanto segue.
A. Con deliberazione n. 213 del 22 maggio 2001 l'Autorità ha espresso l'avviso che il calcolo del 2 per cento relativo alla cauzione provvisoria di cui all'articolo 30, comma 1 della legge 109/1994R e s.m. deve essere effettuato sull'importo complessivo dei lavori posto a base d'appalto, ivi compreso l'importo relativo agli oneri di sicurezza. Ciò in quanto, l'importo dei lavori è quello complessivo dell'intervento e gli oneri di sicurezza sono parte dell'importo dell'intera opera o lavoro da appaltare: l'individuazione separata dei costi della sicurezza, introdotta dal d. Lgs. n. 494/1996R, rileva esclusivamente ai fini di evidenziare detta voce, sulla quale l'appaltatore non può effettuare alcun ribasso, a garanzia e tutela dei lavoratori.
Si deve parimenti tener conto, come l'Autorità ha avuto modo più volte di rilevare, della rilevanza che i costi della sicurezza rivestono nell'ambito di un appalto e del successivo contratto. Il legislatore, infatti, con la separazione formale e con la evidenziazione dei costi della sicurezza sin dal bando di gara, ha inteso garantire una sicurezza "effettiva" evitando la prassi di raggiungere la remuneratività dell'appalto attraverso gli sconti sulla sicurezza.