La questione sottoposta al vaglio di questa Autorità concerne le condizioni in presenza delle quali il concorrente, che partecipa ad una gara, può avvalersi del beneficio del dimezzamento della cauzione provvisoria.
Per un puntuale inquadramento della problematica in esame si rileva, preliminarmente, che in virtù dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006R l’offerta deve essere accompagnata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente (comma 1). Tuttavia, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento della somma da versare a titolo di garanzia le imprese alle quali è stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema (comma 7, art. 75, e comma 7, art. 40).
L’agevolazione di cui trattasi è volta a premiare le imprese che sono in possesso di capacità certificata nell’esecuzione delle lavorazioni della stessa natura di quelle da affidare e che, quindi, offrono garanzia di maggiore affidabilità, con conseguente attenuazione del rischio di inadempimento.
Il D.P.R. n. 34/2000R (ancora vigente nelle more dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici ex art. 5 DLgs. n. 163/2006),