La questione controversa oggetto del presente esame concerne la legittimità della riammissione alla gara della ditta Pulservice s.r.l. che era stata esclusa per avere presentato una cauzione provvisoria dimezzata senza dichiarare e documentare il possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ex art. 75, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006R. Tale riammissione è avvenuta grazie alla produzione delle sentenze richiamate in fatto da parte della ditta esclusa, la quale nella seduta di apertura delle offerte, convocata con modalità anch’esse oggetto di contestazione, è risultata aggiudicataria provvisoria della gara indetta per l’affidamento del servizio di portierato della sede dell’Ente Forestale Sardegna.
Con riferimento alle ragioni che hanno indotto la stazione appaltante ad adottare il suddetto provvedimento di ammissione, effettivamente il Cons. Stato, con decisione che porta la medesima data della determinazione di questa Autorità n. 4/2012 (Sez. III, 04-10-2012, n. 5203) aveva stabilito che “ In difetto di esplicite sanzioni di esclusione contenute nella legge e/o nel bando, deve ritenersi che non possa farsi luogo ad esclusioni, come prevede ora l'art. 46, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti), modificato dall'art. 4, comma II, lett. d), D.L. 13 maggio 2011, n. 70. Pertanto, correttamente la commissione ha ammesso l'appellante alla gara, nonostante avesse prestato la garanzia di cui all'art. 75, comma I, Codice dei contratti in misura dimezzata pur senza dimostrare il possesso della certificazione di qualità, in quanto il bando di gara non prescriveva esclusioni per la mancata presentazione di certificazione di qualità, né ciò sarebbe desumibile dall'art. 43 Codice dei contratti”. Successivamente il T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 03-01-2013, n. 16 ha affermato che “E' il