Preliminarmente, la controinteressata ISOR Costruzioni S.r.l. ha sollevato eccezione di inammissibilità della presente istanza di parere, in quanto proposta in data 20 agosto 2013, ossia dopo l’aggiudicazione definitiva del 18.07.2013, per contrasto con l’art. 6, comma 7, lett. n), D.Lgs. n. 163/2006R.
L’eccezione va respinta in quanto la determina dirigenziale n. 885 del 18.07.2013 è stata sospesa con determina n. 1002 del 03.09.2013.
La questione controversa attiene alla legittimità delle esclusioni disposte dalla stazione appaltante nella gara in oggetto nei confronti di alcune ditte "in quanto hanno prodotto cauzione provvisoria ridotta del 50%, non allegando la certificazione di qualità, documento quest'ultimo che a parere della commissione di gara risulta propedeutico per l'ottenimento del beneficio della riduzione”.
A parere della società istante, l'esclusione comminata dalla commissione di gara ai danni dei succitati concorrenti è illegittima per i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 63, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010; violazione e falsa applicazione dell'art. 40, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006R, così come modificato dal D.L. n. 70/2011R e s.m.i