La questione controversa attiene alla legittimità dell’esclusione della società istante, giustificata in considerazione della mancata autenticazione della firma del fideiussore, espressamente richiesta dalla lex specialis a pena di esclusione.
In proposito si richiama il precedente parere dell’Autorità in materia (cfr. Prec. n. 102/2013) secondo cui “Tale problematica è nota ed è stata già risolta dall’Autorità. Quest’ultima nell’esercizio della funzione di cui all’art. 64, comma 4-bis, D.Lgs. 163/2006R ha fornito alle stazioni appaltanti indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara. In tale contesto l’Autorità ha chiarito quanto segue: “il Codice disegna un peculiare e specifico sistema di garanzie, volto a tutelare la stazione appaltante sia nella fase pubblicistica di scelta del contraente sia in quella privatistica di esecuzione del contratto. Con riguardo alla fase di partecipazione alla procedura di gara, assumono rilievo le disposizioni dettate sulle garanzie a corredo dell’offerta, che coprono la stazione appaltante