In data 27 novembre 2013 è pervenuta l’istanza indicata in epigrafe, con cui la Cassa Nazionale di previdenza ed Assistenza per gli Ingeneri ed Architetti Liberi Professionisti ha chiesto un parere in merito alla legittimità dell’esclusione della Società CALLTEC SCRL dalla gara europea a procedura aperta, indetta dalla INARCASSA per l’affidamento dei servizi di gestione del call center, di importo a base d’asta di euro 6.300.000,00 che risulta essere stata disposta:
a) per omessa allegazione da parte della succitata Società della documentazione amministrativa dell’attestazione del volume d’affari specifico (fatture e modelli IVA) sebbene il disciplinare di gara prevedesse, a pena di esclusione, la presentazione di apposita documentazione attestante il volume di affari specifico non inferiore ad euro 900.000 per ciascuna annualità dell’ultimo triennio;
b) essendosi la Società avvalsa della riduzione del 50% dell’importo della cauzione, ai sensi dell’articolo 75, comma 7 del decreto legislativo 163 del 2006, senza allegare la certificazione di qualità prevista per l’accesso a tale riduzione;
c) per omessa allegazione della documentazione amministrativa relativa l’insussistenza delle cause di esclusione ex articolo 38, comma 1, relativa ai rappresentanti della società GAP;
d) della omessa adeguata sigillatura della busta contenente l’offerta qualitativa, in quanto risultata aperta.
La Società CALLTEC ha partecipato alla procedura di gara anzidetta ricorrendo all’istituto dell’avvalimento, ex art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006R, avendo peraltro dichiarato il possesso di tutti i requisiti di partecipazione in capo alla società GAP a r.l. (società avvalsa).
All’istruttoria procedimentale, formalmente avviata da questa Autorità con nota del 12.12.2013, sono pervenute ulteriori precisazioni da parte della società CALLTEC SCRL, con deposito in atti sia della dichiarazione di avvalimento resa dalla Società suddetta, sia della dichiarazione resa dalla società GAP s.r.l.