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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 19/07/2012, n. 119

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Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Commissario Delegato per l’Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque in Sicilia – “Lavori di messa in sicurezza della discarica per R.S.U. in Contrada Bifara – Favarotta nel territorio del Comune di Campobello di Licata (AG)”–. Importo a base d'asta € 1.901.226,92 – S.A.: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile – Regione siciliana – Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque in Sicilia – Palermo.

1. Non è conforme alla normativa e ai principi di settore l’esclusione del concorrente dalla gara per avere inserito il modello relativo all’attestazione di presa visione dei luoghi nella busta “A” - Documentazione, invece che nella busta “B” - Offerta economica, in violazione di quanto previsto nel disciplinare di gara, trattandosi di formalismo che non ha alcun rilievo sostanzialistico, posto che da tale modello nessun’altra

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

In data 01/03/2012 è pervenuta l’istanza indicata in epigrafe, con la quale il Commissario Delegato per l’Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque in Sicilia ha chiesto un parere in merito all’esclusione disposta, nell’ambito della gara in oggetto, nei confronti dell’ATI Progetto Geo Ambiente S.r.l./Interc

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Ritenuto in diritto

L’istanza di parere in oggetto pone in rilievo due distinte questioni: la prima riguarda la legittimità della esclusione disposta dalla Commissione di gara nei confronti dell’ATI capeggiata dalla Progetto Geo Ambiente s.r.l. che, contrariamente a quanto prescritto nel disciplinare di gara, ha inserito la “presa visione” tra la documentazione contenuta nella busta “A” anziché all’interno della busta “B” offerta economica; la seconda questione concerne invece l’omessa presentazione, in sede di offerta, della dichiarazione dell’istante di cui all’art. 53 comma 4, D.Lgs. 163/2006 e art. 118 D.P.R. 207/2010R, prevista a pag. 17 del disciplinare.

Con riferimento al primo motivo di esclusione, vale rilevare che il disciplinare di gara, a pag. 29, punto 15. prevede il sopralluogo e la presa visione come condizione obbligatoria di ammissione alla gara. Lo stesso disciplinare prevede poi che nella busta “A” venga inserita una dichiarazione “nella quale viene attestata la visita resa di persona …presso il luogo oggetto dell’intervento..” (pag. 11, 6.1. n. 2), e che nella busta “B” venga inserita “l’attestazione di presa visione dei luoghi rilasciata dalla stazione appaltante come da mod. G allegato al presente disciplinare”, specificando che “la mancata produzione dell’attestazione di presa visione dei luoghi rilasciata dalla stazione appaltante costituisce causa di esclusione dalla gara” (pag. 17, 6.2. lett. b)).

Sostiene la Progetto Geoambiente s.r.l. (nel reclamo), in tal senso non smentita dall’amministrazione, di aver inserito il mod. G nella busta “A”, anziché nella prescritta busta “B” e che tale elemento, di carattere meramente formale, non potrebbe giustificarne l’esclusione, trattandosi di formalismo non supportato dalla necessità di tutela di interessi sostanziali, tra cui la par condicio tra i partecipanti. Inoltre, il modello G non riporta alcun elemento utile ai fini dell’individuazione dell’offerta economica, bensì una mera attestazione di presa visione dei luoghi, che ben poteva essere inserita anche nella busta “A”. In ogni caso, sostiene l’istante, ai sensi dell’art. 46 comma 1 bis, del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante non avrebbe potuto procedere alla propria esclusione dalla gara.

Ritiene il Consiglio che le censure formulate dall’istante siano fondate.

Si rileva, in primo luogo, che l’Amministrazione, nel richiedere nel disciplinare di gara sia l’inserimento nella busta “A” della dichiarazione di presa visione che l’inserimento nella busta “B” dell’attestazione di presa visione, oltre ad appesantire con eccessivi ed inutili formalismi il procedimento, ha sostanzialmente autorizzato il concorrente ad inserire, comunque, la presa visione anche nella busta “A”. Peraltro, la circostanza che, in violazione di quanto prescritto, il mod. G (attest

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Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l’esclusione dell’ATI Prog

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