1. Quanto al quesito sub 1., occorre soffermarsi sulla circostanza evidenziata dalla Commissione di gara, nel verbale del 26.03.2013, circa le modalità di presentazione della busta n.9 della ditta LIDERO S.r.l. pervenuta con il distacco dei sigilli subito durante lo spostamento.
La Commissione prendeva atto di ciò e ammetteva comunque alla gara l’impresa in questione ritenendo: “in quanto la busta è pervenuta idoneamente sigillata e solo accidentalmente si presenta con i sigilli scollati”.
Nel caso di specie appare inequivocabile che il plico contenente le quattro buste, sia pervenuto aperto in seduta di gara, con il distacco dei sigilli. Ciò è sufficiente a ritenere violato comunque il principio di segretezza dell’offerta in quanto esiste la mera possibilità o probabilità che possa essere stato manomesso il suo contenuto. Proprio la circostanza del distacco dei sigilli al contrario dimostra che la busta poteva essere facilmente aperta senza danneggiamento alcuno e senza lasciare traccia. Secondo, infatti, consolidata giurisprudenza in subiecta materia, si ritiene che non assuma rilevanza la circostanza che la busta sia pervenuta integra chiusa e sigillata, né che sia possibile determinare in che momento e luogo sia avvenuto il distacco dei sigilli e se sia un caso fortuito o volontario (Cfr. Cons. St., Sez. V, sent. del 13.03.2012, n. 2340).
Inoltre, si ritiene che laddove l'amministrazione disponga in modo puntuale ed analitico le formalità e le modalità cui le imprese devono conformarsi per la presentazione dei plichi, con la previsione della sanzione, in caso della loro inosservanza, dell'esclusione dalla gara, non sussistono margini di interpretazione da parte della Commissione giudicatrice. Quanto sopra rileva anche ai fini dell'impossibilità di far ricorso al criterio della massima partecipazione, che comunque non consente di eludere l'applicazione delle prescrizioni di gara espresse in modo chiaro e preciso (Deliberazione AVCP n. 121/2006).