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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 24/07/2013, n. 131
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 24/07/2013, n. 131
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’A.N.C.E. Catania – “Progettazione esecutiva e lavori di realizzazione della nuova struttura ospedaliera nel territorio del Comune di Fermo” – Importo a base di gara euro 57.568.529,66 – S.A.: Regione Marche.1. Secondo un principio generale in materia di appalti, le Amministrazioni aggiudicatrici devono verificare attentamente la congruità del prezzo a base d’asta, anche allo scopo di salvaguardare la par condicio e la serietà del confronto concorrenziale, che deve svolgersi su parametri tecnico-economici oggettivamente attendibili e rispondenti al reale andamento dei prezzi di mercato (cfr. AVCP parere 9 febbraio 2011, n. 28). In materia di lavori, l’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 prescrive che le stazioni appaltanti provvedano ad aggiornare annualmente i propri prezzari, specie con riferimento alle voci di elenco correlate ai prodotti destinati alle costruzioni soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato co |
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[Premessa]Il Consiglio |
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Considerato in fattoIn data 27 marzo 2013 è pervenuta l’istanza dell’A.N.C.E. – Associazione Nazionale Costruttori Edili di Catania, con la quale viene contestata la legittimità del bando di gara pubblicato il 7 gennaio 2013 dalla Regione Marche, per l’affidamento dell’appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di costruzione della nuova struttura ospedaliera in località San Claudio di Campiglione, nel Comune di Fermo, di importo complessivo presunto pari ad euro 57.568.529,66 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. |
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Ritenuto in dirittoViene all’esame dell’Autorità la procedura aperta indetta dalla Regione Marche, con bando del 7 gennaio 2013, per l’appalto integrato avente ad oggetto la costruzione del nuovo ospedale in località San Claudio di Campiglione, nel Comune di Fermo. 1) La prima censura dedotta dall’A.N.C.E. Catania attiene alla congruità del corrispettivo a base di gara e dell’elenco prezzi allegato al progetto definitivo: quest’ultimo, in particolare, presenterebbe una rilevante riduzione (min. 35% - max. 88%) rispetto ai valori desumibili dal vigente prezzario regionale per le opere pubbliche, approvato dalla Regione Marche nel 2012. La doglianza è fondata. Secondo un principio generale in materia di appalti, le Amministrazioni aggiudicatrici devono effettuare un’attenta verifica in ordine alla congruità del prezzo a base d’asta, anche allo scopo di salvaguardare la par condicio e la serietà del confronto concorrenziale, che deve svolgersi su parametri tecnico-economici oggettivamente attendibili e rispondenti al reale andamento dei prezzi di mercato (cfr. A.V.C.P., parere 9 febbraio 2011 n. 28). In materia di lavori, l’art. 133, ottavo comma, del Codice dei contratti pubblici prescrive che le stazioni appaltanti provvedano ad aggiornare annualmente i propri prezzari, specie con riferimento alle voci di elenco correlate ai prodotti destinati alle costruzioni che siano soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. Tale previsione deve essere letta congiuntamente all’art. 32, primo comma, del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010R, ai cui sensi il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall’art. 133, ottavo comma, del Codice o, in mancanza della corrispondente voce, dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata. I prezzari assumono un ruolo fondamentale tanto nella programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche, quanto nello svolgersi delle dinamiche concorrenziali delle gare d’appalto, allo scopo di impedire che le Amministrazioni scendano al di sotto dei prezzi base dedotti dai listini correnti ed inneschino una spirale al ribasso. Il loro corretto utilizzo, peraltro, non può prescindere dalla verifica sostanziale della loro congruità alle condizioni di mercato della specifica zona territoriale nella quale dovrà eseguirsi l’appalto (cfr. A.V.C.P., parere 13 dicembre 2007 n. 143). La giurisprudenza ha più volte affermato la necessità che le procedure di gara siano indette sulla base di prezzari aggiornati, con valori economici coerenti con l’attuale ed effetti |
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Il Consiglioritiene, nei limiti di cui in motivazione: |
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