Per l’autorizzazione di alcune opere in regime di subappalto, il comma 8 dell’art. 118 del Codice dei Contratti Pubblici prevede che “La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.”
Nel corso dei lavori l’A.T.I. appaltatrice dei lavori, ha presentato domanda per n. 4 subappalti e per uno solo l’Azienda ha rilasciato formale autorizzazione, concessa all’A.T.I. (M.B.M. - S.I.M.I. S.r.l.), mentre per gli altri tre, per scadenza dei termini, non è stato formalizzato alcun atto.
In particolare, nel caso del subappalto concesso all’impresa GEOMES S.r.l., il cui importo ammonta a €. 800.000,00, e quindi inferiore al 2% dell’intero importo appaltato, tenuto conto della predetta disposizione normativa, si rileva che l’A.T.I. ha inviato la propria richiesta in data 28.10.2010 e con successiva nota del 12.11.2010, trascorsi i 15 giorni di cui sopra, ha precisato che “preso atto di Vostra mancata comunicazione contraria, nei termini di cui all'art. 118 comma 8 del Decreto Legislativo n 16312006 ritiene concessa l’ autorizzazione per silenzio assenso”. L’Azienda, invece, con nota del 22.11.2010, ha richiesto alcuni documenti necessari per il rilascio dell’autorizzazione, e quindi oltre il tempo concesso dalla normativa. Per gli altri due subappalti, dagli atti si evince che la nota contene