Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 12/01/2011, n. 8 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 12/01/2011, n. 8

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Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dall’impresa Medicair Italia S.r.l. e dalla ASL della Provincia di Como – Affidamento del servizio quadriennale di ossigenoterapia domiciliare per i pazienti residenti sul territorio della ASL della Provincia di Como – Importo a base d’asta € 11.662.480,00 – S.A.: ASL della Provincia di Como.

1. L’individuazione del corrispettivo d’appalto non può prescindere, per il rispetto dei basilari principi di efficienza, efficacia e correttezza, da una verifica sostanziale della sua congruità, che deve essere valutata su una puntuale verifica delle singole prestazioni dedotte in appalto. Per ricondurre ad

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

In date 9 e 19 agosto 2010 sono pervenute le istanze di parere indicate in epigrafe, con le quali, rispettivamente, l’impresa concorrente Medicair Italia S.r.l. e la ASL della Provincia di Como, in qualità di stazione appaltante, hanno evidenziato che, dopo un infruttuoso esperimento della procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto (gara andata deserta), la predetta stazione appaltante ha indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, invitando a partecipare anche le imprese Medicair Italia S.r.l. e Vivisol S.r.l., attuali appaltatrici del servizio medesimo.

Già durante lo svolgimento della procedura aperta, le società summenzionate avevano inviato alla stazione appaltant

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Ritenuto in diritto

La questione controversa sottoposta a questa Autorità con l’istanza di parere in esame investe due distinti profili: quello della legittimità della modalità di fissazione del prezzo a base d’asta prescelta dalla stazione appaltante, in termini di importo giornaliero forfettario per paziente, e quello della congruità del prezzo medesimo.

Nel merito, appare opportuno rilevare, preliminarmente, che l’appalto in oggetto deve essere propriamente ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 14 del Codice dei contratti pubblici.

Tale disposizione, che disciplina la categoria dei c.d. “Contratti misti”, alla lett. b) del comma 2 prevede proprio il caso di “un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui all’allegato II” stabilendo, al riguardo, che un siffatto contratto “è considerato un «appalto pubblico di servizi» quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell’appalto”. In altri termini, la qualificazione giuridica dell’appalto, in tali casi, deve essere effettuata utilizzando il c.d. “principio della prevalenza economica”, in base al quale l’appalto è considerato un appalto di servizi solo se il valore di questi è complessivamente superiore al totale delle voci previste nel quadro economico per i prodotti oggetto delle forniture.

Nel caso in esame, invece, non risulta dagli atti prodotti che la ASL della Provincia di Como abbia svolto puntualmente tale necessaria valutazione, non essendosi preoccupata - come invece avrebbe dovuto - di fornire concreti elementi economici in base ai quali dimostrare che la somministrazione domiciliare ai pazienti di quel particolare “medicinale” che è l’ossigeno terapeutico determina una incidenza economica del prodotto inferiore al valore di detti servizi, individuati nel capitolato di gara, unitamente alla fornitura di gas medicinale ad uso terapeutico (ossigeno in forma liquida), nei seguenti termini: - servizio di “call center”; - servizio di messa a disposizione di apparecchiature e co

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il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che sia propedeutica la valutazione dell’incidenza economica delle singole prestazioni og

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