La questione controversa oggetto del presente esame concerne il caso della produzione, oltre il termine perentorio di cui all’art. 48 del Codice, di parte della documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta e, conseguentemente, la legittimità o meno dell’esclusione dalla gara in oggetto dell’ATI che ha tardivamente comprovato il possesso del fatturato specifico, nella misura minima richiesta nel bando di gara.
Va, innanzitutto, premessa in limine l’ammissibilità dell’intervento della ditta ACMO, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 241/1990, e per gli effetti partecipativi che ne derivano, a norma del successivo art. 10, in quanto portatrice di un interesse sostanziale differenziato e qualificato, connesso allo specifico procedimento instaurato (cfr. ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. III, 13 giugno 2000, n. 4878).
Nel merito, poi, va ulteriormente premesso che, per consolidata giurisprudenza amministrativa, ai sensi dell’art. 46 D.lgs. 163/2006R, la stazione appaltante non può sopperire con il c.d. “potere di soccorso” alla mancanza di documentazione prescritta dalla “lex specialis” di gara, riguardando, i criteri esposti ai fini dell’integrazione, semplici chiarimenti e non ulteriore documentazione: pertanto, l’omessa allegazione della documentazione prescritta non può considerarsi alla stregua di un’irregolarità sanabile e, quindi, non ne è permessa la regolarizzazione postuma. In tal caso, infatti, non si tratta di rimediare a vizi puramente formali, tanto più quando non suss