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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 08/02/2012, n. 12
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 08/02/2012, n. 12
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis – “Procedura aperta per l’affidamento del progetto di completamento impianti di misurazione – Fornitura ed installazione di gruppi di consegna aziendale automatizzati” – Data di pubblicazione del bando: 29.7.2011 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base d’asta: euro 2.113.319,16 – S.A.: Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis.1. Sebbene la legge non qualifichi espressamente come perentorio il termine di dieci giorni per la produzione della documentazione richiesta a comprova dei requisiti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, l’orientamento prevalente in giurisprudenza ritiene che il termine in qu |
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[Premessa]Il Consiglio |
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Considerato in fattoIn data 21 ottobre 2011 è pervenuta l’istanza in epigrafe, con la quale il Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis ha chiesto un parere in merito alla legittimità dell’esclusione di una ditta che, sorteggiata ai sensi del comma 1, dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006R, abbia presentato, ben oltre il termine di 10 giorni previsto dal Codice, seppure in sede di integrazione documentale, ulteriore documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta. Più specificamente, la stazione appaltante fa presente che, verificata l’integrità dei plichi pervenuti, ed esaminata la documentazione amministrativa prodotta dalle concorrenti (ACMO e ATI TECNIDRO-AURELIO PORCU) - più quella di una terza che è stata immediatamente esclusa - si dava seguito al subprocedimento di cui al comma 1, dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, e si richiedeva, quindi, con nota n. 1966 del 21 settembre 2011, ad entrambe le ditte rimaste in gara, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiest |
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Ritenuto in dirittoLa questione controversa oggetto del presente esame concerne il caso della produzione, oltre il termine perentorio di cui all’art. 48 del Codice, di parte della documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta e, conseguentemente, la legittimità o meno dell’esclusione dalla gara in oggetto dell’ATI che ha tardivamente comprovato il possesso del fatturato specifico, nella misura minima richiesta nel bando di gara. Va, innanzitutto, premessa in limine l’ammissibilità dell’intervento della ditta ACMO, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 241/1990, e per gli effetti partecipativi che ne derivano, a norma del successivo art. 10, in quanto portatrice di un interesse sostanziale differenziato e qualificato, connesso allo specifico procedimento instaurato (cfr. ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. III, 13 giugno 2000, n. 4878). Nel merito, poi, va ulteriormente premesso che, per consolidata giurisprudenza amministrativa, ai sensi dell’art. 46 D.lgs. 163/2006R, la stazione appaltante non può sopperire con il c.d. “potere di soccorso” alla mancanza di documentazione prescritta dalla “lex specialis” di gara, riguardando, i criteri esposti ai fini dell’integrazione, semplici chiarimenti e non ulteriore documentazione: pertanto, l’omessa allegazione della documentazione prescritta non può considerarsi alla stregua di un’irregolarità sanabile e, quindi, non ne è permessa la regolarizzazione postuma. In tal caso, infatti, non si tratta di rimediare a vizi puramente formali, tanto più quando non suss |
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Il Consiglioritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l’operato della S.A. sia stato f |
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