Sent. C. Stato 05/04/2012, n. 2026 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 05/04/2012, n. 2026

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Appalti pubblici - Gara - Offerte anomale - Valutazioni - Anche sulla base di documenti estranei alla gara - Senza possibilità per il concorrente di modificare le condizioni inserite nell’offerta.

La stazione appaltante, ben può procedere alla disamina della offerta del concorrente, ritenendola anomala anche sulla base di documenti estranei alla gara. Per equipo

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SENTENZA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la prese

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FATTO

A) Con il ricorso originario veniva impugnata la sequenza procedimentale che aveva condotto all'esclusione dell'offerta della ditta ricorrente, in seguito a negativa verifica di anomalìa, ed all'aggiudicazione al raggruppamento controinteressato.

La procedura di gara, per il restauro della sede storica dell'Università di Padova, nota come Palazzo del Bò, aveva infatti visto come aggiudicataria provvisoria l'originaria ricorrente, sia per il valore tecnico dell'offerta sia per il prezzo.

Risultando, tuttavia, il punteggio della prima classificatasi superiore ai quattro quinti del massimo per il progetto e per il prezzo, con nota 10 marzo 2010 il responsabile del procedimento aveva richiesto di presentare le giustificazioni relative alle voci di prezzo offerte, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 87, comma 1, D.Lgs. n. 163 del 2006.

In particolare, tra i fattori che, secondo la nota del responsabile del procedimento, la ditta avrebbe dovuto considerare onde motivare il prezzo, vi sarebbero stati i dati di cui alla tabella A, fornita direttamente dalla stazione appaltante e relativa all'incidenza delle varie voci rispetto al prezzo globale offerto: per la valutazione del valore desumibile dal quadro d'incidenza della manodopera di progetto, la nota prescriveva espressamente di assumere quale necessario riferimento l'elaborato i.man., facente parte del progetto esecutivo e messo a disposizione di tutte le imprese fin dall'origine.

Il 24 marzo 2010 venivano proposte le giustificazioni tecniche, allegandosi documentazione per il costo della manodopera, dati tutti che la commissione (secondo la parte ricorrente, illegittimamente, date le sole quattro ore di lavoro dedicate all'esame della documentazione, consistente in più di 160 pagine) aveva ritenuto di respingere.

Venivano poi richiesti ulteriori chiarimenti, in rapporto ai quali l'originaria ricorrente aveva proposto una seconda articolata spiegazione, con relazione accompagnata da ampia documentazione, esaminata dalla commissione il 06 maggio 2010.

In tale seduta i commi

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DIRITTO

L'appello è infondato e va respinto, previa logica ricostruzione delle dedotte censure, sintetizzabili come di seguito prospettato.

I) In relazione alla prima doglianza, il collegio osserva che il bando ed il disciplinare di gara prevedevano che l'offerta economica dovesse essere espressa formulando un ribasso sull'elenco dei prezzi e che la documentazione avrebbe dovuto comprendere l'elenco dei prezzi unitari, il computo metrico ed il computo metrico-estimativo, oltre ovviamente ai disegni.

Sarebbe stato onere dell'impresa formulare l'offerta economica, tenendo presenti i prezzi indicati dalla stazione appaltante, la descrizione dei lavori contenuta nel relativo elenco e nel computo metrico, nonché i disegni progettuali, e valutando il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori stessi in base a tali elementi.

L'offerta avrebbe dovuto essere formulata considerando i concreti lavori da eseguire, sulla base del progetto e dei disegni; per la formulazione del prezzo, poi, avrebbero dovuto tenersi presenti l'elenco dei prezzi predisposto dalla stazione appaltante, nonché il computo metrico ed il computo metrico estimativo, documenti tutti messi a disposizione delle varie imprese concorrenti.

L'impresa avrebbe dovuto svolgere i propri calcoli per verificare il costo del lavoro, valutando il da farsi in base al progetto, con la descrizione delle lavorazioni di cui al computo metrico, onde individuare anche la quantità di manodopera necessaria, e preventivarne il costo: la valutazione tecnica avrebbe dovuto servire ad individuare la migliore offerta, riguardando la verifica di congruità piuttosto la valutazione della possibilità di realizzare le lavorazioni richieste mediante l'enunciato impiego della manodopera.

Sotto tale profilo, l'esclusione dell'offerta dell'attuale appellante si ricollega ad un'evidente sottostima della necessaria quantità di manodopera, implicante la più cospicua voce di costo, in base ad una complessiva valutazione di detta offerta.

II) In rapporto alla seconda censura di cui al presente appello (sostanzialmente coincidente con il principale motivo di cui al ricorso di prima istanza), la commissione di gara aveva rilevato una discrepanza di circa la metà quanto alla manodopera ed ai tempi di esecuzione necessari ad ultimare i discussi lavori, per la loro obiettiva ed estrema complessità.

Al riguardo non può sostenersi che la valutazione di anomalìa fosse già implicitamente superata dall'accertata valutazione e ponderazione dell'offerta tecnica, corrispondendo l'attribuzione del punteggio in tale sede e l'accertamento della congruità di tale offerta a distinte esigenze e fasi della procedura, ciascuna munita di autonomia e presupposti propri.

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P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VI, respinge l'appello (r.g.n.

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